Cassazione Penale, Sentenza n. 37882/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/04/2025 che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza del 21/11/2024, con la quale la Corte territoriale aveva aggiornato i dati presso la conservatoria dei registri immobiliari limitando la cancellazione dei provvedimenti di sequestro e/o confisca a tre immobili. Varca chiedeva la cancellazione di sequestri/confische anche su altri immobili sostenendo, in primo luogo, che l'ordinanza del 23/02/2015 aveva natura 'attestativa' e quindi sarebbe irrevocabile e incapace di essere modificata senza impugnazione; in secondo luogo, censurava la Corte perché avrebbe illegittimamente considerato revocabile e modificabile detta ordinanza non impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia prodotto nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche ma si sia limitato a riproporre argomentazioni già respinte con precedente ordinanza del 25/10/2024 (corretta il 12/12/2024). Ha inoltre osservato che la sentenza di condanna del 23/04/2013, divenuta irrevocabile il 6/06/2014, non aveva disposto la revoca della confisca sugli immobili richiesti e che l'ordinanza del 23/02/2015 era stata oggetto di successive integrazioni e modificazioni, per cui non aveva acquistato il valore di cosa definitivamente passata in giudicato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato redatto nei limiti di legge indicati dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha ricordato tale limite procedurale nella valutazione dell'impugnazione.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'infondatezza e la colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024 (Rv. 287352 - 01)
Principio richiamato secondo cui la irrevocabilità di un provvedimento preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto salvo che siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche; inclusi come 'nuovi' anche elementi preesistenti non valutati.
Massime di principio
- In materia di esecuzione non è possibile rimettere in discussione decisioni divenute irrevocabili salvo che siano prodotti nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche; la mera riproposizione di argomenti già esaminati determina l'inammissibilità del ricorso.
- Un provvedimento non impugnato può comunque non essere considerato definitivo se è stato oggetto di successive integrazioni o modificazioni, e pertanto può essere rettificato nell'ambito dell'esecuzione quando emergano tali variazioni.
- Nelle impugnazioni è necessario confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni giuridiche esposte dal giudice; argomentazioni generiche o ripetute senza novità non sono efficaci.
- Chi propone ricorso infondato in materia penale rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è quindi importante valutare attentamente l'esistenza di nuovi elementi prima di procedere.
- Per ottenere la cancellazione di misure come sequestro o confisca occorre dimostrare la revoca operata nel provvedimento di condanna o portare elementi successivi che giustifichino la modifica/ristoro degli atti conservativi.
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