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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37880/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione vissuti in condizioni in violazione dell'art. 3 CEDU (spazio minimo per detenuto non rispettato, carenza di condizioni igienico-sanitarie), indicando i periodi e gli istituti di detenzione. Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato la domanda inammissibile (art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) per mancata precisazione del pregiudizio presso i singoli istituti, ritenendo in sostanza che la richiedente non avesse dimostrato le circostanze denunciate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che nel procedimento di sorveglianza l'istante abbia soltanto un onere di allegazione e non di prova. Poiché la domanda del 29/9/2024 indicava con sufficiente chiarezza periodi, istituti e la natura della violazione (mancanza di spazio minimo e carenze igienico-sanitarie), il magistrato avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori (art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678) e non imporre alla detenuta di provare immediatamente le circostanze. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    richiesta di indennizzo per detenzione in condizioni che violano l'art. 3 CEDU

    Norma sostanziale che consente la richiesta di indennizzo per trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU; la Corte richiede solo l'allegazione dei fatti che giustificano la domanda

  • art. 3 CEDU

    divieto di trattamenti inumani o degradanti

    Fatto invocato a fondamento della domanda: presenza di sovraffollamento, mancato rispetto dello spazio minimo e carenze igienico-sanitarie configurano possibile violazione da accertare

  • art. 666 cod. proc. pen.

    comma 2 (inammissibilità) e comma 5 (poteri istruttori)

    Comma 2 disciplina l'inammissibilità formale; comma 5 attribuisce al magistrato di sorveglianza poteri istruttori che devono essere esercitati d'ufficio quando la richiesta contiene allegazioni sufficienti

  • art. 678 cod. proc. pen.

    richiama i poteri del magistrato di sorveglianza

    Rimando procedurale che conferma la competenza del giudice a svolgere attività istruttoria nei procedimenti di sorveglianza

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme sostanziali o processuali

    Fondamento formale con cui la ricorrente ha censurato la decisione del magistrato per aver erroneamente imposto l'onere probatorio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limitazioni nella riproduzione del motivo

    Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo nella impugnazione, ma non incidente sul principio sostanziale applicato

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza per indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. l'istante ha un onere di allegazione, non di produzione immediata della prova: è sufficiente indicare periodi, luoghi e natura della violazione.
  • Il magistrato di sorveglianza è tenuto ad attivare i poteri istruttori (richiesta di documenti, assunzione di prove, eventuali accertamenti) se la domanda contiene allegazioni sufficientemente chiare; non può dichiarare inammissibile la domanda per mera carenza di dimostrazione quando le circostanze sono descritte.
  • Se il giudice di primo grado respinge per mancata precisazione nonostante allegazioni chiare su sovraffollamento o condizioni igieniche, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, il richiedente dovrebbe: a) allegare chiaramente periodi e istituti di detenzione; b) descrivere la natura concreta della lesione (es. metri quadri per detenuto, condizioni igienico-sanitarie); c) chiedere espressamente al giudice l'acquisizione di documenti e accertamenti utili, pur restando sufficiente l'allegazione iniziale.
  • La pubblica autorità procedente deve bilanciare il rispetto del principio di allegazione con l'obbligo di tutela dei diritti fondamentali (art. 3 CEDU) attraverso l'esercizio dei poteri istruttori.

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