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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37877/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'appello cautelare per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (con controllo elettronico). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/mancanza della motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della custodia in carcere, lamentando che il giudice non avrebbe tenuto in conto in modo concreto la riduzione della pena in appello (da otto anni e quattro mesi a cinque anni, sei mesi e undici giorni in esito a concordato) e si sarebbe limitato a formule di stile; deduceva violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto con le plurime "rationes" che fondano l'ordinanza, ritenendo che il motivo non abbia affrontato compiutamente la motivazione del giudice di merito. Nel merito la Corte osserva che il Tribunale dell'appello cautelare aveva adeguatamente considerato la pena ridotta ma aveva confermato la custodia in carcere per la gravità dei fatti, il ruolo di promotore/organizzatore del sodalizio, l'uso dell'abitazione del prevenuto come base operativa e rifugio per i mezzi utilizzati, la commissione di reati anche durante l'applicazione di misure di prevenzione. Ha inoltre ritenuto inidonei gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico per l'inidoneità del domicilio proposto e per la vicinanza (circa 400 m) dell'abitazione della cognata rispetto alla base operativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare che la sentenza di secondo grado era stata resa in virtù di un concordato e aveva determinato la riduzione della pena; usata come riferimento processuale al momento della proposizione dell'istanza cautelare.

  • art. 416 cod. pen.

    La fattispecie di associazione per delinquere con ruolo di promotore/organizzatore è stata valorizzata come elemento di gravità e di pericolosità ai fini della conferma della custodia cautelare.

  • artt. 624-bis, 648, 493-ter, 482 cod. pen.

    I molteplici reati fine contestati (furti, ricettazione, altri delitti indicati) sono stati considerati nel complesso per valutare la gravità della condotta e la necessità della misura custodiale.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa relativamente alle esigenze di motivazione sulla durata e proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto però che il giudice abbia adeguatamente svolto la valutazione di proporzionalità.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'istanza di applicazione degli arresti domiciliari e alla valutazione dell'idoneità del domicilio indicato; la Corte ha condiviso l'argomentazione di merito sull'inidoneità del luogo proposto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di sintesi della esposizione del motivo nel ricorso e per la delimitazione dell'enunciazione dei motivi ai fini della motivazione della Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per irrogare al ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa emersi.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la sentenza di legittimità non comporti la remissione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • Per la cassazione un ricorso è inammissibile se non confronta specificamente e compiutamente le diverse "rationes" della decisione impugnata: è necessario attaccare espressamente tutte le argomentazioni decisive del giudice di merito.
  • La riduzione della pena in sede di appello (anche per concordato) è un elemento utile ma non risolutivo: il giudice cautelare valuta la proporzionalità della custodia anche in relazione alla gravità dei fatti, al ruolo nell'associazione e ad elementi concreti di pericolosità.
  • L'uso dell'abitazione come base operativa del reato rende inidonea l'adozione degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da controllo elettronico, se il domicilio non impedisce la ripresa dell'attività illecita.
  • La mera indicazione di un domicilio alternativo non basta se è nel medesimo contesto operativo (es. prossimità rispetto alla base operativa); occorre dimostrare concretamente che il luogo è idoneo a impedire la reiterazione.
  • In sede di impugnazione è fondamentale documentare e argomentare i cambiamenti di fatto o di diritto che giustificherebbero la sostituzione della misura (es. elementi di personale affidabilità, condizioni del domicilio realmente diverse, misure di controllo efficaci).

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