Cassazione Civile, Ordinanza n. 07008/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasceva da un iniziale giudizio promosso da due dipendenti nei confronti dell'azienda ospedaliera per il pagamento di compensi per lavoro straordinario festivo. Dopo l'accoglimento in primo grado e il pagamento delle somme da parte dell'ente, la decisione era stata riformata in appello e passata in giudicato; l'ente aveva quindi agito per la restituzione di quanto versato. In appello, però, la domanda di ripetizione era stata dichiarata inammissibile per asserita inesistenza della procura alle liti: la corte territoriale aveva ritenuto che il documento depositato con il ricorso introduttivo fosse solo una delibera amministrativa di affidamento generico di incarichi, priva di riferimento a una specifica azione giudiziale, e non una valida procura processuale. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, con due motivi sostanziali, la violazione degli artt. 83, 125 e 182 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2703 c.c., sostenendo: 1) che la corte d'appello avesse confuso la delibera del 18 marzo 2019 con la successiva procura speciale alle liti depositata telematicamente il 2 marzo 2021, già esistente prima della notificazione del ricorso; 2) che, comunque, il vizio avrebbe potuto essere qualificato al più come nullità della procura e dunque sanato ex art. 182, comma 2, c.p.c., con assegnazione del termine per la regolarizzazione. Nelle difese finali si invocava anche il tema dell'errore materiale, ma senza una censura adeguatamente sviluppata nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile la domanda dell'ente per difetto originario di procura alle liti. La Corte ha ritenuto corretta la distinzione tra la delibera amministrativa e la procura, escludendo che il deposito successivo di quest'ultima potesse sanare il vizio nel rito del lavoro, in cui la costituzione del ricorrente avviene con il deposito del ricorso e non si applica l'art. 125, comma 2, c.p.c. Ha inoltre affermato che, nel regime ratione temporis applicabile, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consentiva di sanare la mancanza o inesistenza della procura, ma solo i vizi di nullità della stessa; pertanto non sussisteva un vizio emendabile. La tesi dell'errore materiale è stata ritenuta inammissibile o comunque priva di specifica base nelle censure originarie. Conseguentemente, è stata confermata l'inammissibilità della domanda e l'ente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la procura alle liti è requisito essenziale dell'atto introduttivo e della valida costituzione del rapporto processuale
la regola della sanatoria della procura rilasciata dopo la notificazione ma prima della costituzione riguarda il giudizio introdotto con citazione e non è applicabile al rito del lavoro introdotto con ricorso
nel testo applicabile ratione temporis consente la sanatoria solo dei vizi di nullità della procura, non della sua mancanza o inesistenza
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esistenza e della valenza probatoria dell'atto depositato
richiamato dalla ricorrente in relazione all'autenticità della sottoscrizione e della procura
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di censurare la ricostruzione della corte territoriale
evocato dalla Corte solo per escludere che potesse operare il principio del raggiungimento dello scopo
evocato dalla Corte solo per escludere che potesse operare la rimessione in termini
richiamato per spiegare il termine di costituzione dell'attore nel rito ordinario introdotto con citazione
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per affermare l'inapplicabilità temporale della nuova disciplina sulla procura e sulla sanatoria
art. 46, comma 2, L. n. 69 del 2009
richiamato come fonte della formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. applicabile al caso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo del lavoro introdotto con ricorso, la procura alle liti deve esistere al momento del deposito del ricorso, perché la costituzione della parte ricorrente coincide con tale deposito; il rilascio successivo non sana l'originaria mancanza.
- Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di sanare la mancanza o l'inesistenza della procura alle liti, ma solo i vizi che ne determinano la nullità.
- La distinzione tra atto amministrativo interno di autorizzazione/affidamento di incarichi e procura processuale è decisiva: solo un atto che manifesti in modo specifico la volontà di conferire il potere di rappresentanza in giudizio può valere come procura.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e coerenti con la decisione impugnata: non è sufficiente allegare genericamente un errore materiale o un diverso inquadramento dell'atto se tale doglianza non è sviluppata come reale motivo di ricorso.
- Il principio del raggiungimento dello scopo e la rimessione in termini non possono essere invocati per colmare la mancanza originaria, al momento del deposito, della procura necessaria alla valida instaurazione del giudizio.
- In presenza di un vizio processuale che renda inammissibile la domanda per difetto di procura non sanabile, la tutela del diritto sostanziale può essere perseguita solo mediante riproposizione dell'azione in un nuovo processo ritualmente introdotto.
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