Cassazione Civile, Ordinanza n. 12640/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una serie di ingiunzioni fiscali relative alla TARSU per gli anni 2008-2012 e alla TARES per l’anno 2013, per un importo complessivo indicato in circa 9.564,70 euro, emesse dal Comune a seguito di precedenti avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della fondatezza della pretesa impositiva e rideterminazione delle spese. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità dell’ingiunzione per asserita carenza di potere del soggetto che l’aveva redatta/sottoscritta, sostenendo che il legale incaricato dal Comune non fosse munito di capacità impositiva; (2) violazione della disciplina sulla sottoscrizione degli atti emessi con sistemi informativi automatizzati, assumendo che la sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa del funzionario non fosse consentita per un’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910; (3) violazione delle norme sulle spese processuali, lamentando che la CTR avesse condannato la contribuente alle spese nonostante la riduzione degli onorari liquidati in primo grado, che a suo dire avrebbero integrato soccombenza reciproca o quantomeno giustificato la compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto al primo, l’ingiunzione risultava riferibile al Comune e sottoscritta dal funzionario responsabile, mentre la firma del legale incaricato era solo espressione del mandato difensivo e non indice di incompetenza; quanto al secondo, ha affermato che per i tributi locali la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento prodotti da sistemi automatizzati può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, norma che conserva efficacia e si applica al caso, essendo l’ingiunzione conseguente ad avvisi già definitivi; quanto al terzo, ha escluso che la mera riduzione dell’importo degli onorari integri soccombenza reciproca, trattandosi di questione accessoria che non incide sulla soccombenza sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato; la richiesta del Comune di applicare l’art. 96 c.p.c. è stata respinta.
Norme richiamate
La Corte esamina i motivi come censure di violazione di legge, ritenendo però infondate le doglianze sostanziali.
L’eccezione di inammissibilità è respinta perché formulata in modo generico ed esplorativo, senza specifiche allegazioni sui singoli motivi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell’ingiunzione, ma la censura è ritenuta infondata.
artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000
Richiamati dalla ricorrente in tema di competenza/potere del soggetto che emette l’atto, senza che la Corte ravvisi violazioni.
R.D. n. 639/1910
L’ingiunzione fiscale è qualificata come atto amministrativo che cumula titolo esecutivo e precetto e che segue il mancato pagamento degli avvisi di accertamento.
art. 1, comma 87, L. n. 549/1995
La norma speciale conserva efficacia: per atti di liquidazione e accertamento prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
La riduzione degli onorari non implica, di per sé, soccombenza reciproca né obbliga alla compensazione delle spese.
Le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza della parte che perde la lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso integralmente rigettato, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Non viene applicato perché non emergono profili di dolo o colpa grave a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di impugnazione di ingiunzioni fiscali per tributi locali, la sottoscrizione dell’atto è valida quando esso risulti chiaramente riferibile all’ente impositore e al funzionario responsabile; la firma del legale incaricato dall’ente, se apposta in forza di mandato, non vale di per sé a determinare nullità dell’atto.
- Per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi locali formati tramite sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, in forza della disciplina speciale vigente.
- L’ingiunzione fiscale è un atto di riscossione coattiva che segue l’accertamento definitivo e non lo sostituisce; una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, il rapporto tributario presupposto non è più contestabile in sede di riscossione.
- La mera riduzione dell’onorario liquidato in primo grado non integra soccombenza reciproca: la questione della quantificazione delle spese è accessoria e non incide, da sola, sulla regola della soccombenza.
- La compensazione delle spese richiede una reale parzialità della soccombenza o altri presupposti normativi; non è giustificata dal solo dissenso sulla misura del compenso liquidato.
- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione deve essere specifica e riferita ai singoli motivi; formule generiche e cumulative non sono sufficienti.
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