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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

I ricorrenti avevano agito, dopo essersi costituiti parte civile in un processo penale conclusosi con condanna e provvisionale, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatti poi oggetto di annullamento in cassazione con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. Sostenevano di aver riassunto sia il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, quale giudice di rinvio per l'accertamento della responsabilità civile, sia il procedimento già pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata limitato alla quantificazione del danno. Il tribunale, invece, aveva rilevato d'ufficio la litispendenza tra i due giudizi e dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d'Appello di Napoli, con cancellazione dal ruolo e condanna alle spese. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 39 e 384, comma 2, c.p.c., assumendo che tra i due processi non vi fosse identità di oggetto e petitum, poiché uno riguardava solo il quantum e l'altro l'an della responsabilità civile; con il secondo motivo lamentavano la violazione dell'art. 39 c.p.c. e del contraddittorio per mancata concessione di termini a difesa, pur riconoscendo che il mezzo corretto di impugnazione fosse il regolamento necessario di competenza.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione del tribunale, affermando che tra il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, quale giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p., e quello pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata sussiste litispendenza, poiché entrambi avevano ad oggetto la domanda di condanna risarcitoria per i medesimi fatti illeciti. La Corte ha ritenuto che nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello fosse investita sia dell'accertamento dell'an sia della liquidazione del quantum, in quanto la domanda civile esercitata nel processo penale non era stata separata in modo tale da lasciare residui autonomi al tribunale civile. Ha quindi disposto la cancellazione dal ruolo del procedimento successivamente introdotto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    è applicabile la litispendenza quando i due giudizi hanno il medesimo oggetto sostanziale, cioè la stessa domanda risarcitoria per i medesimi fatti illeciti; non rileva una pretesa distinzione artificiosa tra an e quantum se la domanda civile non è stata scissa in modo efficace.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    viene richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del vincolo derivante dalla precedente decisione di legittimità, ma la Corte esclude che ciò impedisse al giudice di ravvisare la litispendenza.

  • art. 295 c.p.c.

    era stato invocato come sospensione necessaria in attesa della decisione pregiudiziale della Corte d'Appello di Napoli, ma il giudice a quo ha invece dichiarato la litispendenza.

  • art. 622 c.p.p.

    il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello comporta una piena traslatio del giudizio sulla domanda civile residua, con cognizione sia dell'an sia del quantum della pretesa risarcitoria.

  • art. 539, comma 2, c.p.p.

    richiamato dal Pubblico Ministero per sostenere che la provvisionale richiesta nel processo penale implicasse la domanda di condanna risarcitoria; la Corte non fonda la decisione su questo profilo in modo autonomo, ma valorizza la portata unitaria della domanda civile nel processo penale.

  • art. 578 c.p.p.

    indica il caso in cui, estinto il reato per prescrizione o amnistia, il giudice decide sui soli effetti civili; la Corte lo usa per inquadrare la fattispecie e chiarire che, nel caso concreto, non si era formato giudicato sul capo penale idoneo a scindere an e quantum.

  • artt. 582, 585, 594 e 612 c.p.

    sono le norme incriminatrici dei reati per i quali i convenuti erano stati condannati in sede penale e da cui derivava la domanda risarcitoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, presupposti che la Corte ha dichiarato sussistenti.

Massime di principio

  • Quando la parte civile ha già esercitato la domanda risarcitoria nel processo penale e, per effetto dell'annullamento della sentenza penale, la causa viene rimessa al giudice civile ex art. 622 c.p.p., quel giudizio civile è una piena traslatio della domanda originaria e comprende sia l'accertamento dell'an sia la liquidazione del quantum, salvo che sia intervenuto un giudicato idoneo a separare i profili decisori.
  • Tra il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e un successivo giudizio civile instaurato sulla medesima pretesa risarcitoria per gli stessi fatti illeciti può configurarsi litispendenza, perché l'oggetto sostanziale coincide e non è consentito frammentare artificiosamente la domanda in an e quantum per sottrarsi agli effetti del cumulo processuale.
  • La costituzione di parte civile nel processo penale, in materia di azione civile da reato, va letta secondo il favor separationis e l'autonomia dei due ordini giurisdizionali, ma il rinvio al giudice civile competente comporta che la controversia superstite sia decisa secondo le regole processuali civilistiche nella sua interezza.
  • L'eventuale pretesa che il danneggiato debba instaurare un nuovo giudizio solo per la quantificazione del danno è incompatibile con la logica della trasmigrazione integrale della domanda civile nel giudizio di rinvio, quando non vi sia stata una effettiva scissione processuale della domanda stessa.
  • In presenza di una provvisionale richiesta o concessa nel processo penale, la domanda civile va letta come diretta al conseguimento del risarcimento complessivo del danno, salvo diversa emergenza testuale; non è quindi corretto trattare l'an della responsabilità e il quantum come pretese processualmente autonome se la sentenza di rinvio devolve l'intera domanda al giudice civile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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