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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09204/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva applicato all'imputato, preso atto del concordato ex art. 599-bis c.p.p., la pena di tre anni di reclusione ed euro 3.000 di multa per una pluralità di reati commessi o accertati in una medesima data. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, lamentava un unico vizio: l'erronea dosimetria degli aumenti per la continuazione tra i reati satellite, ritenuti troppo prossimi alle pene edittali e quindi, in sostanza, tali da tradursi in un cumulo materiale. La Suprema Corte ha però rilevato che la doglianza riguardava la misura della pena concordata tra le parti e che il ricorso investiva un motivo di appello al quale l'imputato aveva espressamente rinunciato nel concordato, sicché il motivo era inammissibile. La Corte ha inoltre escluso che emergesse una pena illegale, unico profilo che avrebbe potuto rendere deducibile la censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e proposta per far valere un vizio relativo alla determinazione della pena concordata, non deducibile quando non sfoci in illegalità della sanzione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo entro limiti coerenti con la natura consensuale dell'istituto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la trattazione de plano dell'inammissibilità dei ricorsi proposti avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Richiamato per evidenziare l'esperibilità del ricorso straordinario avverso la decisione di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro rispetto a motivi che sarebbero deducibili se inerenti alle condizioni di proscioglimento; nel caso concreto tali doglianze sono dichiarate non deducibili.

  • art. 23 legge n. 110/1975

    Indicata tra le norme incriminatrici dei reati oggetto di condanna concordata.

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Indicata tra le norme incriminatrici dei reati oggetto di condanna concordata.

  • art. 7 legge n. 895/1967

    Indicata tra le norme incriminatrici dei reati oggetto di condanna concordata.

  • art. 648 c.p.

    Indicata tra le norme incriminatrici dei reati oggetto di condanna concordata.

  • art. 697 c.p.

    Indicata tra le norme incriminatrici dei reati oggetto di condanna concordata.

  • art. 337 c.p.

    Indicata tra le norme incriminatrici dei reati oggetto di condanna concordata.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni che riguardano la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, non già per motivi rinunciati con il patto.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena concordata sono inammissibili se non si traducono nell'illegalità della sanzione, poiché la misura della pena discende dal negozio processuale liberamente concluso dalle parti e non è rivedibile dal giudice di legittimità nei limiti del merito.
  • La procedura de plano per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi contro sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. è compatibile con la Costituzione, in ragione della natura consensuale e deflattiva dell'istituto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmiDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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