Cassazione Penale, Ordinanza n. 09203/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto rimedi risarcitori per un periodo di detenzione asseritamente svoltosi in condizioni di sovraffollamento e di insufficienza dello spazio minimo vitale in cella. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda e il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, che denunciava l'erronea dosimetria degli aumenti applicati per la continuazione con i reati satellite, ritenuti prossimi alla pena edittale e quindi, in concreto, assimilabili a un mero cumulo materiale. La Corte però ha rilevato in via preliminare che il ricorso era stato redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto, senza l'intervento di un difensore abilitato, nonostante la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 imponesse la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione formale, perché proposto personalmente dal detenuto e non da un difensore cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come interpretato dalle Sezioni Unite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il ricorso, quando inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, può essere trattato senza formalità camerali, in forma de plano.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte determina inammissibilità.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la necessaria sottoscrizione del difensore specialista per il ricorso per cassazione.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.
sentenza Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
conferma il principio di diritto secondo cui la parte non può proporre personalmente il ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017.
Massime di principio
- Dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
- Il difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio preliminare che assorbe ogni ulteriore doglianza sul merito o sul trattamento sanzionatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve condannare il ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09175/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09176/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09204/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09211/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →