Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per calunnia. Dal testo emerge che i motivi di ricorso investivano, da un lato, la ritenuta sussistenza del dolo proprio del reato, censurata attraverso una lettura alternativa delle fonti probatorie e senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali; dall'altro, la valutazione di merito con cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche, ritenuta dal ricorrente ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sul dolo della calunnia mirava in realtà a una non consentita rilettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici travisamenti. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive, dunque non censurabile in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura delle fonti probatorie per contestare l'accertamento del dolo, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e non siano specificamente dedotti travisamenti di prova.
- La censura sulla sussistenza del dolo del reato non può risolversi in una contrapposizione tra diverse letture del materiale probatorio, poiché tale rivalutazione è estranea al giudizio di cassazione.
- La valutazione di merito relativa alle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente, non manifestamente illogica e ha preso in esame le deduzioni difensive.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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