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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 luglio 2024. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si censurava il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, sostenendo che esse avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti e non solo equivalenti rispetto alle aggravanti o comunque rispetto al quadro circostanziale applicato. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, sicché il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti costituiva un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche di legge.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è valutazione di merito, censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
  • La mera richiesta di una diversa ponderazione delle circostanze non integra un motivo di legittimità quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente dell'esame delle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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