Cassazione Penale, Ordinanza n. 09176/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento per furto di energia elettrica, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere in esito all'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., escludendo l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) e ritenendo così il reato subordinato a querela. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo l'inosservanza dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica rientri tra le cose destinate a pubblico servizio e che, pertanto, l'aggravante contestata fosse integrata, con conseguente procedibilità d'ufficio. La questione decisiva affrontata dalla Corte non riguarda il merito della qualificazione dell'energia elettrica, ma il mezzo di impugnazione utilizzato: ricorso per cassazione proposto contro una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, che secondo la Corte era invece appellabile.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso del pubblico ministero come appello, ritenendo che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. c.p.p. sia soggetta al regime speciale di cui all'art. 554-quater c.p.p., che prevede l'appello e non il ricorso per cassazione per saltum. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la trattazione del gravame nelle forme dell'appello predibattimentale. Non vi è stata decisione sul merito della questione relativa all'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Norme richiamate
Norma che introduce l'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, quale fase filtro preliminare al dibattimento.
Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.
Disciplina i presupposti della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale.
Stabilisce un regime impugnatorio speciale e chiuso per le sentenze predibattimentali: appello quale mezzo ordinario, limiti soggettivi e oggettivi, e specifici epiloghi decisori del giudizio di appello.
Prevede la trasmissione al giudice degli atti di indagine rilevanti per l'udienza predibattimentale.
Richiamato per individuare i casi in cui il procuratore generale è legittimato all'appello.
Richiamato per delimitare la legittimazione della persona offesa all'impugnazione della sentenza predibattimentale.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.
Individua i motivi per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello.
La facoltà di ricorso per cassazione per saltum è ritenuta non estensibile alle sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il giudizio, essendo riferita alle sentenze di primo grado nel merito o a casi espressamente previsti.
Consente la riqualificazione officiosa del mezzo di impugnazione erroneamente proposto, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Aggravante contestata, la cui integrazione era dedotta dal pubblico ministero per sostenere la procedibilità d'ufficio del furto di energia elettrica.
Richiamato in via analogica per l'identità di struttura e per il parallelo regime impugnatorio delle sentenze di non luogo a procedere emesse all'udienza preliminare.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è soggetta al regime speciale di impugnazione previsto dall'art. 554-quater c.p.p., che contempla l'appello come mezzo ordinario, non il ricorso per cassazione per saltum.
- Il ricorso diretto per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere esteso alle sentenze di non luogo a procedere anteriori al giudizio quando il legislatore abbia configurato un rimedio impugnatorio tipizzato e alternativo come l'appello.
- Se la parte impugna con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato, quindi riqualificare e trasmettere gli atti al giudice competente senza indagini sulla reale intenzione soggettiva della parte.
- Il regime impugnatorio dell'udienza predibattimentale è autonomo e speciale rispetto alla disciplina generale, e i suoi esiti tipizzati in appello sono incompatibili con quelli del giudizio di cassazione.
- In presenza di un errore sul mezzo di gravame, la riqualificazione officiosa ex art. 568, comma 5, c.p.p. preserva l'accesso al giudice dell'impugnazione corretto e impedisce effetti preclusivi meramente formali.
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