Cassazione Penale, Ordinanza n. 09211/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. Sosteneva che la motivazione fosse meramente apparente quanto alla riconducibilità soggettiva del fatto all'imputato, al contributo causale da lui prestato e alla natura solo indiziaria degli elementi a carico, lamentando in sostanza la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura fondata sull'art. 129 c.p.p. e quelle sulla consistenza del compendio probatorio esulano da tali casi tassativi, anche perché la richiesta di pena concordata implica rinuncia alle questioni sulla colpevolezza. Conseguentemente, la Corte ha pronunciato l'inammissibilità senza formalità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamo alla sentenza di applicazione della pena, nel cui ambito si colloca il provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza.
la Corte esclude che la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 sia deducibile con ricorso contro il patteggiamento, fuori dei casi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli motivi espressamente previsti dalla norma.
atto introduttivo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
la declaratoria di inammissibilità è pronunciata senza formalità, in procedura semplificata e non partecipata.
artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.
richiamati per il diverso modulo camerale partecipato, distinto dalla decisione senza formalità nei casi di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo eccedente tali limiti è inammissibile.
- La censura che invochi l'art. 129 c.p.p. per sostenere l'obbligo di proscioglimento immediato non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che ricada in uno dei motivi espressamente consentiti dalla disciplina speciale.
- La richiesta di patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare la colpevolezza e, quindi, non consente di riproporre in sede di legittimità questioni sul compendio probatorio e sulla riconducibilità soggettiva del fatto.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto delle condizioni di proponibilità previste dalla legge, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
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