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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30775/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo INPS che aveva accertato la partecipazione della moglie dell’imprenditore alla sua impresa familiare e, conseguentemente, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo 7 giugno 2012-31 marzo 2013. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto provata una collaborazione della moglie con il marito nella gestione dell’attività in modo prevalente, continuativo, professionale e abituale, valorizzando estratto contributivo, stato di famiglia, dichiarazioni rese dall’imprenditore agli ispettori e modalità di adempimento fiscale. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 613/1966, come modificato dall’art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti controversi e decisivi. In sostanza, le censure miravano a contestare l’accertamento di fatto sulla sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza della partecipazione all’impresa familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma tendeva a rivalutare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 613/1966

    richiamato come norma sull’iscrizione previdenziale dei familiari collaboratori, nel testo modificato dalla l. n. 662/1996

  • art. 1, comma 203, l. n. 662/1996

    richiamato quale disposizione che ha modificato la disciplina dell’iscrizione alla Gestione Commercianti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto le censure in realtà dirette al merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero una vera violazione dei criteri di valutazione delle prove

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che non era stato indicato un fatto storico decisivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 230-bis c.c.

    richiamato come base dell’impresa familiare rispetto alla partecipazione della moglie dell’imprenditore

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
  • La deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e davvero non esaminato dal giudice di merito; non basta contestare l’apprezzamento delle prove.
  • L’apprezzamento dell’attendibilità, della concludenza e della prevalenza delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito, che può valorizzare liberamente anche le dichiarazioni rese in sede ispettiva e il relativo verbale quale materiale probatorio liberamente valutabile.
  • Il verbale ispettivo non ha efficacia di prova legale fino a querela di falso per i fatti non direttamente percepiti dagli accertatori, ma costituisce documento utilizzabile e confrontabile con gli altri elementi istruttori.
  • Quando la decisione di merito accerta, sulla base delle prove, la partecipazione abituale e prevalente di un familiare all’impresa, la censura in cassazione è inammissibile se mira solo a sovrapporre una diversa lettura del fatto.
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RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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