Cassazione Civile, Ordinanza n. 05703/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato tra una società poi subentrata nel rapporto e un’impresa appaltatrice, nell’ambito del quale alcune lavoratrici prestavano attività presso la sede della committente. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato l’illegittimità dell’appalto e dichiarato costituiti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le lavoratrici e la società utilizzatrice/subentrante, con condanna al ripristino dei rapporti nella posizione, livello e qualifica già ricoperti, applicando anche il trattamento economico del CCNL della società utilizzatrice. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata fissazione dell’udienza di discussione, sostenendo che la trattazione scritta avrebbe leso il diritto di difesa; 2) omessa pronuncia della Corte d’appello sulla nullità della decisione di primo grado per la sostituzione dell’udienza orale con note scritte; 3) travisamento delle risultanze istruttorie, in particolare sulla attendibilità di un testimone e sulla prevalenza data ad altre deposizioni; 4) violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la mera compresenza operativa di personale dell’appaltatore e del committente e l’impartizione di direttive non sarebbero sufficienti a qualificare l’appalto come illecito; 5) violazione degli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte ritenuto applicabile alle lavoratrici il CCNL dell’utilizzatore anziché quello del somministratore/appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel periodo emergenziale applicabile ratione temporis, la trattazione scritta era consentita e non risultava che la parte avesse tempestivamente chiesto la trattazione orale; ha escluso anche l’omessa pronuncia. Ha dichiarato non scrutinabile il terzo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e il preteso travisamento del materiale istruttorio al di fuori dei limiti del vizio denunciabile in cassazione. Ha respinto il quarto motivo osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sull’illiceità dell’appalto, non una vera violazione di legge. Ha infine respinto il quinto motivo perché la regola applicata dalla Corte territoriale è conforme al principio secondo cui, quando il rapporto viene giudizialmente riallacciato all’utilizzatore, trovano applicazione il trattamento economico e normativo vigente presso quest’ultimo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio ex n. 4 è stato richiamato per le doglianze su nullità processuali e omessa pronuncia, ma è stato escluso perché il giudice di merito ha reso una motivazione percepibile e non ricorreva alcuna nullità radicale della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è configurabile solo se la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo o sia stata applicata a fattispecie non corrispondente; non è utilizzabile per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale non era stato neppure prospettato ed era comunque precluso dalla doppia conforme; il travisamento della prova non coincide con il sindacato sul merito della valutazione probatoria.
È stato invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie difensive nella trattazione scritta emergenziale.
La dedotta omissione di pronuncia è stata esclusa perché la Corte d’appello aveva affrontato la questione della nullità della sentenza di primo grado.
Richiamato nel motivo sulla nullità del procedimento, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione rilevante.
La Corte ha negato che eventuali irregolarità del rito abbiano determinato nullità, in difetto di concreta lesione del diritto di difesa.
Richiamato insieme alle altre norme sulla nullità processuale, ma non ritenuto violato.
La società lo ha invocato per sostenere la necessità dell’udienza di discussione, ma la Corte ha osservato che nel periodo emergenziale operava la disciplina speciale sulla sostituzione cartolare dell’udienza.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso una compressione di tale diritto per effetto della trattazione scritta.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto la disciplina emergenziale compatibile con il contraddittorio.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni...”
La disposizione emergenziale era applicabile ratione temporis anche alle controversie di lavoro e consentiva la sostituzione dell’udienza con note scritte, con facoltà di chiedere la trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione.
Legge di conversione della disciplina emergenziale sulla trattazione scritta.
È stato menzionato solo come norma successiva, interpretata dalle Sezioni Unite, ma non applicabile ratione temporis alla causa.
La concessione di note ex art. 429 è stata qualificata come potere discrezionale e quindi non dovuta come diritto della parte.
Indicata come rimedio tipico per il travisamento del contenuto oggettivo della prova quando si traduca in errore di fatto revocatorio.
art. 29, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che in realtà contestava l’accertamento di fatto sull’esistenza di un appalto illecito e non l’esatta portata precettiva della norma.
artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003
In caso di trasformazione giudiziale del rapporto da somministrazione irregolare o fattispecie equivalente, il rapporto si instaura alle dipendenze dell’utilizzatore con applicazione del trattamento economico e normativo vigente presso quest’ultimo.
La disciplina sulla somministrazione di lavoro è stata richiamata come parametro per qualificare gli effetti della ricostituzione del rapporto presso l’utilizzatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
È stata evocata dal ricorrente per sostenere i criteri distintivi tra appalto lecito e somministrazione illecita, ma la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in sostanza a una diversa lettura dei fatti.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, durante la disciplina emergenziale pandemica, la sostituzione dell’udienza con note scritte è compatibile con il contraddittorio e non viola il diritto di difesa, purché la parte abbia la possibilità di chiedere tempestivamente la trattazione orale secondo il meccanismo previsto dalla norma speciale.
- La deduzione di nullità della sentenza o del procedimento non può essere utilizzata per censurare la mera scelta del giudice di merito di decidere senza udienza orale quando ciò sia consentito dalla disciplina processuale applicabile.
- Il travisamento della prova non è, di regola, un vizio di legittimità deducibile come semplice critica alla valutazione delle testimonianze; quando si traduce in errore di fatto oggettivo, il rimedio tipico è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma al fatto accertato, non può invece essere usato per contestare la ricostruzione della vicenda storica o la valutazione delle prove.
- Quando un contratto di appalto è in realtà utilizzato per mascherare una somministrazione di manodopera o comunque un rapporto illecito di interposizione, l’accertamento della subordinazione alle dipendenze dell’utilizzatore comporta l’applicazione del trattamento economico e normativo vigente presso quest’ultimo.
- Nel rapporto giudizialmente ricostruito presso l’utilizzatore, il lavoratore non può invocare il trattamento più favorevole applicato dal diverso soggetto che aveva svolto il ruolo di somministratore o appaltatore, poiché la prestazione si inserisce nell’assetto organizzativo del nuovo datore di lavoro.
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