Cassazione Civile, Ordinanza n. 05462/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'ente previdenziale, di una sentenza di merito che aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi richiesti con avviso di addebito nei confronti di una professionista, iscritta d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2010. La corte di appello aveva individuato la decorrenza della prescrizione in una data collegata alla scadenza ordinaria del versamento del saldo dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., in relazione alla normativa sulla Gestione Separata e ai termini di versamento, sostenendo che non fosse stata considerata la proroga del termine di pagamento per l'anno 2010 e che la nota di addebito notificata alla professionista avesse comunque interrotto il termine quinquennale di prescrizione, circostanza rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La professionista intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel rito del lavoro, purché sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili, anche mediante i poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. Ha inoltre ribadito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, rilevando anche l'eventuale differimento di tale termine. Applicando tali principi, ha riconosciuto che il termine quinquennale, scadente il 6 luglio 2010, era stato tempestivamente interrotto dalla nota notificata il 4 luglio 2016. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia contributiva rileva la scadenza del termine di pagamento.
Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio e rilevare anche l'interruzione della prescrizione se risultante da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili.
La notifica dell'avviso di addebito o di atto equivalente è idonea a interrompere la prescrizione.
art. 2, comma 26, legge n. 335/1995
Istituisce la Gestione Separata, cui era iscritta d'ufficio la professionista.
art. 2, comma 30, legge n. 335/1995
È richiamato per la disciplina dei termini di versamento e della decorrenza della prescrizione in materia contributiva.
d.m. 24 novembre 1995
È richiamato quale fonte di rinvio per la disciplina applicabile ai termini di versamento.
Norma richiamata per la determinazione del termine di versamento, come modificata dal d.l. 223/2006 conv. dalla l. 248/2006.
Modifica il regime dei termini di versamento richiamato nella decisione.
Legge di conversione del d.l. 223/2006 richiamata per il regime dei termini di versamento.
art. 1, primo comma, D.P.C.M. 12 maggio 2011
Ha disposto una proroga del termine di versamento, con effetti sulla decorrenza della prescrizione dei contributi per l'anno 2010.
art. 18, comma 12, d.l. 98/2011
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei contributi e dei termini di versamento.
Legge di conversione del d.l. 98/2011 richiamata nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento dovuto, e quindi anche l'eventuale proroga del termine incide sul dies a quo.
- L'interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato: può essere rilevata d'ufficio dal giudice se emergono dagli atti allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili, soprattutto nel rito del lavoro con l'esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- La notifica di un avviso di addebito o di un atto equipollente, se tempestiva, è idonea a interrompere la prescrizione del credito contributivo.
- In sede di legittimità, la censura è fondata quando il giudice di merito omette di considerare un termine di versamento prorogato e l'effetto interruttivo di un atto regolarmente prodotto in causa.
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