Cassazione Civile, Ordinanza n. 20706/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2009, esponendo un credito IVA complessivo e chiedendone una parte a rimborso. Tuttavia non aveva presentato il modello VR presso il concessionario della riscossione. A seguito del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, la contribuente impugnava il diniego implicito sostenendo che l'indicazione del credito in dichiarazione fosse sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso e che, pertanto, spettasse all'amministrazione richiedere la documentazione o comunque pronunciarsi con un atto espresso motivato. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c., assumendo che, avendo esposto il credito in dichiarazione, non fosse necessario alcun ulteriore adempimento e che l'ufficio dovesse procedere ai controlli o alla rettifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato il rigetto dell'appello disposto dal giudice regionale. Ha affermato che, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione anche se siano decorsi i termini per l'accertamento o la rettifica e anche in assenza di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato l'assenza di documentazione idonea a provare il diritto al rimborso, ritenendo non decisiva la mancata presentazione del modello VR e non sufficiente la sola esposizione del credito in dichiarazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
disciplina il rimborso IVA; la sola indicazione del credito in dichiarazione non esonera il contribuente dall'onere di provare i presupposti del rimborso in giudizio
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che l'amministrazione dovesse chiedere la documentazione; la Corte ne esclude l'effetto dirimente nel giudizio di rimborso
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale invocata per la disciplina delle difese nel processo tributario
richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione della prova e contestazione dei fatti
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
i termini decadenziali per l'accertamento non impediscono all'amministrazione di contestare il credito esposto dal contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- L'indicazione del credito in dichiarazione, anche se idonea a manifestare la volontà di ottenere il rimborso, non basta da sola a imporre l'accoglimento della domanda se il contribuente non dimostra in giudizio i presupposti sostanziali del credito.
- L'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, perché tali termini operano sui poteri di accertamento dei debiti d'imposta e non impediscono la difesa rispetto ai crediti vantati dal contribuente.
- Il provvedimento di diniego del rimborso IVA, quando è fondato sulla mancanza dei presupposti del credito e non su una nuova pretesa impositiva, non assume natura di avviso di accertamento.
- Nel contenzioso sul rimborso, la mancata emissione di un espresso diniego o la mancata presentazione del modello VR non sono di per sé decisive se in giudizio manca la prova documentale del diritto al rimborso.
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