Cassazione Civile, Ordinanza n. 19227/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2007, emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo vizi di notifica; il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo valida la notifica, mentre in appello la decisione era stata riformata dalla CTR, che aveva accolto il gravame. In cassazione la società della riscossione ha dedotto, con il primo motivo, ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente aveva contestato la notifica dell'avviso di accertamento e non quella della cartella, sicché la CTR avrebbe errato nel pronunciarsi sulla cartella; con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla cartella ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha a sua volta denunciato ultrapetizione e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si era pronunciata su un vizio di notifica della cartella mai dedotto e non aveva esaminato la dedotta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, che l'Ufficio riteneva correttamente eseguita ex art. 140 c.p.c. La Corte ha ritenuto fondato il rilievo di ultrapetizione comune a entrambi i ricorsi, osservando che l'oggetto del giudizio di merito riguardava la notifica dell'avviso di accertamento, mentre la CTR aveva deciso su un vizio della cartella non allegato dalla parte contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata per ultrapetizione e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente l'appello del contribuente; al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ultrapetizione; omessa pronuncia
Il giudice non può pronunciare su un vizio non dedotto dalle parti né omettere l'esame della censura effettivamente proposta; la pronuncia deve restare entro il perimetro delle domande e delle eccezioni articolate in giudizio.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente principale quale disciplina applicabile alla notificazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte dirette.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, ritenuto però non pertinente rispetto alla doglianza effettivamente proposta dal contribuente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per sostenere che, ai fini della motivazione della cartella, è sufficiente l'indicazione dell'avviso di accertamento presupposto.
Invocato dall'Agenzia delle Entrate per affermare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto per nullità della sentenza, ultrapetizione e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto sul tema della motivazione della cartella.
Massime di principio
- Integra ultrapetizione la sentenza che si pronunci su un vizio o su un atto diverso da quello effettivamente dedotto dalla parte, ampliando indebitamente il thema decidendum.
- Quando la censura di merito concerne la notifica dell'atto presupposto, il giudice non può sostituirla con una pronuncia sulla notifica dell'atto consequenziale se tale diverso vizio non è stato devoluto.
- La mancata decisione sulla specifica doglianza proposta integra omessa pronuncia; il controllo di legittimità richiede di verificare con precisione quale sia stato l'effettivo oggetto delle impugnazioni di merito.
- Se il vizio accolto è di natura processuale e assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame nel corretto perimetro del giudizio.
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