Cassazione Penale, Sentenza n. 32826/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.; capo A) per presunte collusioni e altri mezzi fraudolenti nella gestione di gare d'appalto a favore della societa' Alpi Costruzioni s.r.l. (di cui la Degioanni era socia), nonché (a carico di Giavelli) di peculato continuato (art. 314 c.p.; capo C) per l'appropriazione di carburante comunale e di reati connessi riguardanti una richiesta di finanziamento regionale, tentata truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e falso in atto pubblico. Le censure difensive hanno contestato, tra l'altro, la legittimità e la portata dell'appello del PM, il superamento del principio devolutivo, vizi di motivazione (anche mancata motivazione rafforzata), l'erronea qualificazione giuridica dei fatti (art. 353 vs 353-bis), l'insufficienza probatoria in relazione al peculato, e la non configurabilità di mezzi fraudolenti alla luce della normativa sugli appalti vigente ratione temporis (d.lgs. n. 163/2006).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha ritenuto infondate le doglianze relative alla legittimità della costituzione di parte civile del Comune di Argentera e alle questioni sul principio devolutivo e sull'ammissibilità dell'appello del PM. Sulla sostanza, ha ritenuto necessario correggere la motivazione della Corte d'appello ma ha confermato che dalle risultanze emergevano collusioni tali da integrare, in astratto, il delitto di turbata libertà degli incanti; tuttavia ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di turbata libertà degli incanti (capo A) e ha annullato senza rinvio la condanna per peculato (capo C) per carenza probatoria. Sono state confermate le condanne per falso e per la tentata truffa aggravata in danno della Regione Piemonte (capo B e reati del procedimento riunito). Le statuizioni civili in favore del Comune di Argentera sono state comunque confermate. Gli atti vengono trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena complessiva residua nei confronti di Giavelli.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
La Corte ha ritenuto che le condotte accertate rientrassero nella fattispecie, in particolare come forme di 'collusione' finalizzate a simulare una gara concorsuale; tuttavia il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione nel caso concreto
I ricorrenti hanno invocato la diversa qualificazione ex art. 353-bis, ma la Corte ha ritenuto che i fatti fossero più coerenti con la turbata libertà degli incanti e ha poi trattato la questione senza ritenere fondata la riclassificazione
La condanna per peculato è stata annullata per carenza probatoria: occorrono elementi più persuasivi per dimostrare l'appropriazione a fini privati di carburante pubblico
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche)
La Corte ha confermato la condanna per la tentata truffa in danno della Regione Piemonte, ritenendo comprovata l'attestazione falsamente positiva sull'esecuzione dei lavori collegata alla richiesta di finanziamento
art. 497 e art. 476 cpv. cod. pen. (falso in atto pubblico)
La Corte ha ritenuto che la firma e l'attestazione del Sindaco su documenti relativi ai lavori fossero sufficienti per la responsabilità per falso accertata in appello
art. 597 c.p.p. (principio devolutivo)
La Corte ha rigettato la censura sul superamento dei limiti del devoluto: l'appello del PM che investe l'assoluzione su specifici capi consente la rinnovazione ampia dell'istruttoria su quei reati
art. 581 lett. a) e 591 lett. c) c.p.p. (formule di inammissibilità/appello)
Le doglianze sull'asserita carenza formale dell'appello del PM sono state ritenute infondate dalla Corte
d.lgs. n. 163/2006 (codice appalti previgente), artt. 38, 46-bis, 57, 122
La Corte ha osservato che molte condotte contestate non erano di per sé contrarie alla normativa di allora, ma che ciò non esclude la rilevanza penale se le condotte concorrono a una procedura fittizia e collusiva
d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti), art. 42
Richiamato per chiarire che il sindaco non è automaticamente conflitto di interessi a meno che partecipi direttamente alla formazione degli atti di gara
Richiamata nella discussione sui profili di conflitto di interessi e integrità degli atti amministrativi
art. 192 e 197-bis c.p.p. (valutazione testimonianze e mezzi di prova)
La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata nella valutazione della testimonianza del RUP patteggiante
art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche
art. 603 comma 3-bis e art. 619 c.p.p. (rinnovazione istruttoria e correzione motivazione)
Richiamati per spiegare l'onere della Corte d'appello di motivazione rafforzata e la possibilità di rinnovare l'istruttoria in caso di ribaltamento dell'assoluzione, nonché l'annullamento parziale per vizi di motivazione
norme sulla prescrizione (principio generale)
Applicata per dichiarare estinto il reato di turbata libertà degli incanti a causa della prescrizione intervenuta
Massime di principio
- La costituzione di parte civile di un ente locale è ammissibile per il danno all'immagine provocato da reati commessi dal suo rappresentante (es. sindaco), anche se la persona offesa è un altro ente pubblico.
- L'appello del Pubblico Ministero che impugna l'assoluzione su singoli capi consente alla corte d'appello una rinnovazione estesa dell'istruttoria su quei reati; non sempre le questioni difensive sul principio devolutivo o su inammissibilità formale dell'appello sono fondate.
- Condotte apparentemente compatibili con la normativa amministrativa sugli appalti (es. fornitura di elenchi di imprese o costituzione di ATI) possono assumere rilevanza penale se risultano funzionali a una procedura fittizia o a una collusione volta a simulare concorrenza.
- Per il reato di peculato è necessario un convincente apparato probatorio che dimostri l'uso privato della cosa pubblica; annotazioni o registri parziali non bastano senza riscontri ulteriori.
- La prescrizione può estinguere il reato anche quando la Corte ritenga sussistenti elementi di responsabilità; questo comporta che, in casi simili, l'esito processuale può essere parzialmente favorevole all'imputato nonostante accertamenti di colpa.
- Le statuizioni civili possono sopravvivere all'annullamento penale per prescrizione quando il danno all'immagine dell'ente sia stato comunque accertato; le questioni di responsabilità civile vanno valutate separatamente.
- Nel ricorso per cassazione la Corte di legittimità interviene prevalentemente su questioni di diritto e motivazione: censure che richiedano una diversa valutazione integrale delle prove sono difficilmente accolte se comportano un sindacato sul merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32625/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32626/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32627/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32628/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32629/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32630/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →