Cassazione Penale, Sentenza n. 32627/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di riesame per mancata o non valida sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso via PEC. Il difensore contestava che l'atto era un PDF nativo firmato digitalmente in formato PAdES tramite InfoCamere e che la valutazione negativa dipendeva da una verifica della Cancelleria effettuata con software/configurazioni non idonee (ArubaSign e settaggi di verifica), non da una reale carenza della firma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la validità della firma digitale vada valutata in base agli standard (es. PAdES, CAdES) e non in funzione del software impiegato dall'ufficio per la verifica. Una verifica d'ufficio che rifiuti la firma solo per ragioni di settaggio/profilo del software non può determinare automaticamente l'inammissibilità. Anche la segnalazione di "autorità emittente non attendibile" richiede ulteriori accertamenti e non equivale di per sé a invalidità della firma. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale del Riesame di Bologna per il giudizio, con conseguenti adempimenti della Cancelleria.
Norme richiamate
art. 24, d.l. n. 137/2020, conv. L. 176/2020 (comma 6-bis e 6-sexies)
Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente ...; Nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis, l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore.
La norma stabilisce l'inammissibilità solo in caso di assenza della sottoscrizione digitale. L'invalidità apparente della firma può essere equiparata all'assenza, ma la verifica della validità deve rispettare gli standard tecnici e non essere determinata da limitazioni del software di controllo dell'ufficio.
Provvedimento DGSIA 09/11/2020 (art. 3, comma 1)
L'atto del procedimento in forma di documento informatico ... è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale ...; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Stabilisce i requisiti tecnici degli atti depositati via PEC: formato PDF ottenuto da trasformazione e sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata. Il rispetto di tali requisiti si valuta secondo standard riconosciuti, non in base al software di verifica adottato dall'ufficio.
D.Lgs. n. 82/2005 (art. 1, lett. s)
La firma digitale è "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche... che consente ... di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico".
La validità della firma digitale si fonda su caratteristiche tecniche e di struttura (chiave privata/pubblica, certificati) e non sulle modalità specifiche di generazione o verifica imposte da un software proprietario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami)
Principio di equivalenza fra tipi di firma digitale (CAdES e PAdES) e affermazione che la mancata rilevazione da parte del software d'ufficio non costituisce automatica causa d'inammissibilità.
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali le firme CAdES e PAdES sono ammesse ed equivalenti; quindi la verifica dell'ufficio non deve essere discriminante in ragione del formato o del software utilizzato.
Massime di principio
- La validità di una firma digitale deve essere valutata in base agli standard tecnici (es. PAdES, CAdES) e alle caratteristiche del certificato, non in funzione del software specifico impiegato dall'ufficio per la verifica.
- Una verifica automatica dell'ufficio che segnali "firma non valida" per motivi riconducibili a settaggi o limitazioni del software (es. preferenza per un determinato provider) non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'atto; è necessario un supplemento di accertamento.
- Se il sistema di verifica indica che l'autorità certificante è "non attendibile", ciò richiede ulteriori controlli tecnici sul certificato e sull'autorità emittente prima di ritenere la firma invalida.
- I documenti in PDF nativi firmati digitalmente tramite fornitori attendibili (es. InfoCamere) in formati riconosciuti (PAdES) sono, in linea di principio, conformi ai requisiti e devono essere valutati come validi salvo accertamenti concreti contrari.
- In caso di errori o limitazioni tecniche dell'Ufficio nella verifica delle firme, il rimedio è l'accertamento supplementare e non l'automatica declaratoria di inammissibilità; la Corte può annullare l'atto impugnato e disporre la rinnovazione delle verifiche o la trasmissione per nuovo giudizio.
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