Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32629/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per presunta inosservanza ed erronea applicazione della normativa sostanziale (art. 416 c.p., associazione per delinquere) e per mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. In sostanza si censurava che gli elementi indiziari non dimostrassero l'esistenza di una associazione o la partecipazione stabile del Livieri, sostenendo che le condotte fossero occasionali o orientate a vantaggi personali; si contestava inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari (assenza di attualità del pericolo di reiterazione, rapporti con i coindagati cessati dal 2018, lavoro lecita, nessun procedimento pendente).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene il motivo generico e non conforme al provvedimento impugnato, volto in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito sul materiale istruttorio già esaminato dal GIP e dal Tribunale (vizi motivazionali non deducibili in cassazione avverso provvedimenti cautelari). La Corte valuta che il Tribunale aveva adeguatamente motivato, anche richiamando per relationem l'ordinanza "genetica" (pagine 60-103) e che vi erano elementi concreti a carico del Livieri (partecipazione a tentata rapina, ruolo direttivo in episodi, contatti dopo scarcerazione, utenza riservata, funzione di approvvigionamento di cocaina, partecipazione a più reati-fine) che giustificavano la qualificazione di concorrente esterno e le esigenze cautelari in termini di pericolo di reiterazione. Per l'inammissibilità viene condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma penale sostanziale sull'associazione per delinquere. Nel caso si distingue tra partecipazione diretta all'associazione e concorso esterno: Livieri imputato come concorrente esterno, perciò la valutazione richiede prova di un apporto concreto, specifico, consapevole e stabile a favore dell'organizzazione.

  • art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso per denunciare nullità dell'ordinanza. La Corte osserva che le censure erano generiche e non specificamente confrontate con l'ordinanza impugnata.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione per le misure cautelari. La Corte conferma che il giudice deve fare una valutazione prognostica fondata sulla fattispecie concreta, tenendo conto modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale; non è necessario provare specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per affermare che vizi motivazionali non possono essere dedotti in cassazione avverso provvedimenti cautelari quando si tratta di puri rinnovati esami di merito.

  • art. 47 ord. pen.

    Citato nel contesto del fatto che l'indagato aveva sfruttato spazi di libertà concessi da misura alternativa alla detenzione per commettere ulteriori fatti: elemento valutato dal Tribunale ai fini del pericolo di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese processuali e l'ammenda alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini)

    Principi sulla legittimità della motivazione "per relationem": il rinvio è valido se l'atto richiamato è congruo, noto o ostensibile e il giudice dimostra di averne considerato il contenuto sostanziale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino)

    Definizione di "concorrente esterno" (anche in associazione mafiosa): soggetto non inserito stabilmente ma che fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e necessario per l'efficacia dell'associazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu)

    Principi sull'attualità del pericolo di recidiva: richiesta valutazione prognostica e analisi approfondita più ciò che maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare che si limiti a rivendicare genericamente vizi di merito e a ripetere principi generali è spesso dichiarato inammissibile: occorre confrontarsi specificamente con le ragioni del provvedimento impugnato.
  • La qualificazione tra associazione per delinquere e concorso esterno è rilevante: il concorso esterno richiede prova di un contributo concreto, specifico, consapevole e utile all'organizzazione, anche se il soggetto non ha l'affectio societatis.
  • La "motivazione per relationem" è lecita se il provvedimento richiamato è congruo, noto o accessibile alla parte e il giudice dimostra di averne meditato il contenuto sostanziale.
  • Per la custodia cautelare il giudice deve valutare il pericolo di reiterazione in termini prognostici, tenendo conto della personalità dell'indagato, delle modalità della condotta e del contesto; non è necessario dimostrare specifiche occasioni future di reato.
  • Contestazioni sulla motivazione che chiedono semplicemente una diversa valutazione degli stessi elementi di prova sono inammissibili in Cassazione quando mirano a rinnovare il merito del giudizio cautelare.
  • Se il giudice di merito supporta le proprie conclusioni con elementi concreti (intercettazioni, pedinamenti, episodi specifici, ruoli attestati nei fatti) è più difficile per il ricorrente ottenere l'accoglimento in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.