Cassazione Penale, Sentenza n. 32630/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che, riformando il GIP, aveva applicato al ricorrente il divieto di esercitare imprese commerciali e uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Le contestazioni penali riguardavano concorso in associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali e concorso esterno nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduceva: insufficiente gravità indiziaria, in particolare perché non risulterebbe che Eurotrading abbia utilizzato o registrato le fatture contestate; critiche alla qualificazione come istigazione operata dal Tribunale; elementi a sostegno della partecipazione associativa ritenuti insufficienti (uso del furgone in una sola occasione, mancanza di elementi successivi al 2020); e carenza della motivazione sulla attualità e necessità delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e non autosufficiente, non confrontandosi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui Eurotrading svolgeva ruolo di filtro in un meccanismo di frode carosello, attestate dalle fatture, documenti di trasporto falsi rinvenuti, ingenti flussi di denaro rinvenuti nel furgone e nello scooter, e una tabella che documentava flussi di cassa e prezzi di intermediazione; tali elementi giustificano la ritenuta gravità indiziaria anche per il ricorrente in qualità di amministratore. La Corte ha inoltre affermato che la mancata annotazione delle fatture non esclude automaticamente responsabilità del potenziale utilizzatore quando sussistono elementi che ne evidenziano la partecipazione al sistema fraudolento, richiamando precedente giurisprudenza. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato la negativa personalità e la professionalità nel muoversi in contesti illeciti del ricorrente, ravvisando il rischio di recidiva e quindi l'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 c.p.p.. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) nell'ambito della procedura adottata
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9
previene la doppia punibilità per emissione e utilizzazione di fatture inesistenti in specifiche ipotesi; la Corte precisa che tale deroga non esclude la responsabilità del potenziale utilizzatore quando sussistono i presupposti del concorso ex art. 110 c.p.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
richiamato come norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte valuta se, pur in presenza di mancata annotazione, sussistano elementi per il concorso
principio del concorso di persone nel reato; applicato per ritenere possibile la partecipazione del destinatario delle fatture alla commissione del reato in presenza di elementi concreti di collaborazione o utilizzo
richiamato nel contesto della discussione sulla tentata utilizzazione; la Corte segnala che l'interpretazione restrittiva sarebbe incongrua
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
norma sul pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare; la Corte conferma che l'attualità del pericolo si valuta prognosticamente sulla personalità del soggetto, modalità della condotta e contesto, senza richiedere occasioni specifiche di recidiva
Codice di procedura penale, art. 616
norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali per il ricorso inammissibile; applicata insieme alla sanzione alla cassa delle ammende per colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Un ricorso generico che non confronta punto per punto la motivazione dell'ordinanza impugnata rischia l'inammissibilità: il confronto diretto con le ragioni del giudice è essenziale
- La mancata annotazione o utilizzo formale delle fatture da parte del destinatario non esclude automaticamente responsabilità quando esistono altri elementi concreti che dimostrano il suo coinvolgimento nel sistema fraudolento
- Il potenziale utilizzatore di fatture irregolari può concorrere con l'emittente ai sensi dell'art. 110 c.p. se sussistono elementi che denotano collaborazione o vantaggio nell'operazione
- La valutazione della gravità indiziaria va compiuta in modo unitario e sistemico, tenendo conto del 'ruolo' e della posizione dell'indagato nel complesso meccanismo illecito, non con frammentazioni formali della motivazione
- Per l'applicazione di misure interdittive o cautelari rileva la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione: la professionalità e il ruolo nel meccanismo criminoso possono giustificare la sussistenza del pericolo anche in assenza di occasioni specifiche di recidiva
- Presentare censure meramente dubbiose o puramente assertive, senza documentare argomentazioni specifiche, espone al rigetto o all'inammissibilità del ricorso e a possibili sanzioni per colpa
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