Cassazione Penale, Sentenza n. 32626/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva assolto Marchetta dall'accusa di estorsione (art. 629 c.p.) perche il fatto non sussisteva e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. (vizio di motivazione, travisamento delle prove, motivazione inesistente o illogica) in relazione agli artt. 629 c.p., 192 c.p.p. e all'art. 6 CEDU. Le censure principali sostenevano che la Corte territoriale aveva parcellizzato e distinto ingiustificatamente le condotte dell'imputato da quelle dei coimputati irrevocabilmente condannati, aveva travisato le deposizioni di Impalà Filippo e della figlia, aveva ignorato documenti notarili e risultanze istruttorie ritenute decisive e non aveva applicato una motivazione rafforzata richiesta per la riforma in senso assolutorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo onnicomprensivo e aspecifico, cumulando mezzi eterogenei senza adeguata separazione e senza l'autosufficienza necessaria (mancanza di contestualizzazione e richiamo integrale delle prove contestate). In subordine la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, considerando coerente e sufficientemente motivata la ricostruzione della Corte d'appello che attribuiva all'imputato un ruolo di mediazione anziche un concorso unitario con i coimputati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per cassazione; indicata come base formale del gravame proposto dalle parti civili.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) e e) cod. proc. pen.
Richiamata dalle parti civili per censurare vizi di motivazione e presunto travisamento delle prove. La Corte ha utilizzato questa norma per valutare la correttezza formale e sostanziale delle censure, ritenendole onnicomprensive, aspecifiche e non autosufficienti, quindi inammissibili.
Norma sostanziale del reato contestato (estorsione). E' il riferimento alla fattispecie che le parti civili sostenevano essere stata posta in essere dall'imputato in concorso; la Corte d'appello aveva assolto per non sussistenza e la Cassazione ha valutato la congruità della ricostruzione fattuale rispetto a tale addebito.
Norma evocata in relazione al travisamento della prova (la parte ricorrente la richiamava come parametro), ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse specificamente evidenziato gli elementi di prova travisati e dunque non ne ha riconosciuto l'applicazione.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocato per vizio del diritto al giusto processo. La Corte ha ritenuto la deduzione generica e collegata a profili di merito non sindacabili in sede di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso.
Norma applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento nella cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere formato in modo specifico e separare i vari motivi: una censura onnicomprensiva e l'accorpamento di mezzi eterogenei possono determinare l'inammissibilità.
- Le doglianze sul travisamento della prova richiedono l'indicazione puntuale delle prove contestate, la loro contestualizzazione e l'autosufficienza degli estratti prodotti; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: non è ammesso chiedere alla Cassazione una diversa valutazione dei fatti senza dimostrare vizi giuridici compiuti nella motivazione.
- Per ottenere l'annullamento di una sentenza assolutoria in favore delle parti civili occorre dimostrare il mancato rispetto dei canoni di motivazione rafforzata previsti dalla giurisprudenza, con riferimenti e argomentazioni puntuali.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità la Corte può irrogare ammende e condannare alle spese; pertanto occorre valutare cautamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre il gravame.
Testo integrale
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