Cassazione Penale, Sentenza n. 32628/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'impugnazione dell'ordinanza cautelare, denunciando la violazione delle garanzie linguistiche: omissione della traduzione dell'informazione di garanzia e dei diritti di difesa (artt. 143, 369, 391 cod. proc. pen.), nomina di un interprete in lingua inglese quando l'indagato aveva difficoltà di comprensione dell'inglese e parlava georgiano, con la conseguente incapacità di comprendere le accuse e di fruire pienamente dell'assistenza difensiva sin dalla fase di identificazione e arresto. Il ricorso per cassazione è fondato su violazione di norme processuali (art. 606, lett. c) e o) cod. proc. pen.) e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: dai verbali emergeva che l'indagato parlava e comprendeva georgiano e inglese; gli atti d'arresto furono notificati con traduzione in inglese e in sede di convalida fu presente un interprete inglese; il G.I.P. rilevò soltanto "difficoltà" nella comprensione dell'inglese e comunque dispose la traduzione dell'ordinanza cautelare in georgiano. Il giudice di legittimità ritiene che tali difficoltà non siano state dimostrate come tali da escludere la comprensione e l'interlocuzione per tramite dell'interprete inglese. Inoltre, anche assumendo sussistessero vizi nella fase pre-cautelare (omessa o non tradotta comunicazione ex art. 386), la giurisprudenza consolidata afferma che i vizi riferiti all'atto di arresto non invalidano automaticamente l'ordinanza cautelare successiva, che appartiene a fase autonoma: pertanto la mancata traduzione/omissione nella fase di arresto non incide sull'efficacia dell'ordinanza cautelare impugnata. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Riguarda l'assistenza di interprete e garanzie per l'imputato straniero; nel caso è richiamato per sostenere il diritto all'interpretazione anche nei colloqui con il difensore, ma la Corte ritiene sufficiente la presenza dell'interprete in lingua inglese dato che non è stata dimostrata grave incompetenza linguistica dell'indagato.
Regola l'informazione di garanzia; censurata per mancata traduzione, ma la Corte osserva che gli atti di arresto erano stati notificati con traduzione in inglese e che non è stata provata l'assoluta incomprensione dell'inglese da parte dell'indagato.
art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina l'interrogatorio di garanzia in sede di convalida; il ricorrente lamenta che l'interrogatorio si svolse senza adeguate garanzie linguistiche, ma la Corte ritenne regolare lo svolgimento con interprete inglese.
art. 606 cod. proc. pen., lett. c) e o)
Prevede i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione insufficiente/contraddittoria). Il ricorso era fondato su questi motivi ma dichiarato inammissibile.
Prevede la comunicazione dei diritti nell'arresto in flagranza; la Corte richiama giurisprudenza secondo cui l'omissione o la mancata traduzione nella fase di arresto (pre-cautelare) non ha effetto sull'efficacia dei successivi atti cautelari, salvo impugnazione specifica di quei vizi.
Riguarda l'assistenza di interprete e difensore; citato dalla difesa per sostenere il diritto all'interprete già nei colloqui con il difensore, ma la Corte ha ritenuto adeguata la tutela fornita nell'occasione concreta.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e ad eventuali ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- La presenza di un interprete nella lingua che il verbale indica come comprensibile dall'indagato è generalmente ritenuta sufficiente per la validità degli atti di convalida e dell'interrogatorio, salvo prova concreta e convincente che l'indagato non comprendesse affatto quella lingua.
- I vizi che riguardano la fase pre-cautelare (es. comunicazione dei diritti in sede di arresto o la loro mancata traduzione) non incidono automaticamente sull'efficacia dell'ordinanza cautelare successiva; tali nullità/omissioni hanno efficacia rilevante se specificamente impugnate e dimostrate con riferimento alla fase interessata.
- Se l'indagato dimostra in modo chiaro e documentato di non comprendere l'interprete nominato (cioè difficoltà così gravi da rendere impossibile l'interlocuzione), deve essere disposta l'assistenza di un interprete nella sua lingua madre e la traduzione degli atti fondamentali (in particolare l'ordinanza cautelare) per garantire le garanzie difensive.
- Per i difensori: è importante registrare nei verbali ogni difficoltà linguistica effettivamente riscontrata e impugnare tempestivamente (anche separatamente) eventuali vizi della fase di arresto se si ritiene che abbiano pregiudicato l'esercizio della difesa.
- Chi impugna in cassazione su questioni relative alle garanzie linguistiche deve non solo invocare la violazione normativa, ma anche provare concretamente in quale modo la carenza ha inciso sulla validità dell'atto cautelare che si intende impugnare.
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