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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01941/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede di merito, della protezione umanitaria a un cittadino nigeriano che aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per difficoltà economiche, assenza di sostegno familiare, attività lavorativa precaria come apprendista camionista e due episodi di rapina subiti mentre lavorava. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del Ministero contro il riconoscimento della protezione umanitaria disposto dal Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti di vulnerabilità all'esito del giudizio comparativo tra la situazione in Italia e quella nel Paese d'origine. In cassazione il richiedente articolava tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 10 Cost., degli artt. 5 e 13 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 6 della direttiva 2008/115/CE, oltre all'omesso esame di fatti decisivi; con il secondo la violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 6, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, sempre deducendo omesso esame di fatti decisivi, in relazione al divieto di respingimento verso Paesi ove vi sarebbe rischio di trattamenti inumani o pericolo per la vita; con il terzo lamentava la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 8 e 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato la sua integrazione in Italia e la situazione sanitaria della Nigeria, aggravata da Covid-19, febbre di Lassa e Monkeypox. Il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui invocava una residuale applicazione diretta dell'art. 10 Cost., osservando che, per le domande proposte prima dell'ottobre 2018, il diritto di asilo è integralmente attuato dagli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso umanitario previsti dal d.lgs. 251/2007 e dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era generica, perché non indicava compiutamente i fatti decisivi asseritamente omessi. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti generici e diretti a sollecitare un nuovo esame del merito: la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la vulnerabilità, valorizzando che il richiedente in patria aveva un lavoro, conviveva con la zia e aveva altri parenti, mentre in Italia viveva in un centro di accoglienza, non aveva imparato l'italiano, non aveva autonomia lavorativa e abitativa e non aveva avviato un percorso di integrazione. La Corte ha anche affermato che le condizioni generali del Paese di origine, considerate in astratto, non sono di per sé sufficienti al riconoscimento della protezione umanitaria; quanto all'epidemia da Covid-19, essa è stata ritenuta deduzione non decisiva in assenza di allegazioni individualizzanti. Le ulteriori deduzioni sulla febbre di Lassa e Monkeypox sono state considerate nuove e quindi inammissibili, così come la produzione documentale effettuata in cassazione con la memoria, non rientrante nelle ipotesi tassative dell'art. 372 c.p.c. È stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 Cost.

    non residua un margine di applicazione diretta del diritto di asilo, essendo esso interamente attuato dagli istituti tipizzati della normativa sull'immigrazione e sulla protezione internazionale/umanitaria per le domande anteriori all'ottobre 2018

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    costituisce la base normativa del permesso per motivi umanitari, nell'ambito della tutela del diritto di asilo come regolata dalla normativa speciale

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e per richiesta di riesame del merito

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato in relazione al divieto di respingimento verso Paesi ove il rimpatrio esporrebbe a rischi di trattamenti inumani o pericolosi

  • art. 6, par. 4, direttiva 2008/115/CE

    richiamato dal ricorrente in tema di divieto di allontanamento e di poteri di regolarizzazione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione di merito

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente a sostegno della protezione umanitaria, ma la censura è stata giudicata generica e inammissibile

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    richiamato in collegamento al dovere di esame della domanda e delle circostanze allegante, ma senza specifica decisività nel caso concreto

  • art. 360 c.p.c.

    le censure formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute generiche e inidonee a superare la motivazione di merito

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio

  • art. 372 c.p.c.

    esclude la produzione in cassazione di documenti non rientranti nelle ipotesi tassative previste

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    impone l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto

  • d.lgs. 251/2007

    richiamato come parte della disciplina esaustiva che attua il diritto di asilo insieme al d.lgs. 286/1998

  • d.lgs. 286/1998

    richiamato quale corpus normativo che disciplina in via esaustiva le forme di protezione rilevanti nel caso

Massime di principio

  • Per le domande di protezione proposte prima della riforma del 2018, il diritto di asilo non opera come clausola costituzionale direttamente azionabile oltre le forme tipizzate di protezione previste dalla normativa speciale.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico il fatto storico decisivo asseritamente omesso e se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini della protezione umanitaria, la valutazione richiede una comparazione concreta tra la condizione personale del richiedente nel Paese di origine e quella raggiunta in Italia; l'allegazione di condizioni generali del Paese, in termini astratti, non basta se non incide in modo individualizzato sulla persona.
  • L'integrazione in Italia deve essere allegata e provata con elementi concreti; in mancanza di autonomia abitativa, lavorativa e linguistica, la Corte può escludere motivatamente l'avvenuto radicamento.
  • In cassazione non sono ammesse nuove allegazioni di fatto né la produzione documentale fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.
  • Le emergenze sanitarie o le criticità del Paese di origine, considerate in modo generale e senza specifica incidenza sulla posizione individuale del richiedente, non sono di per sé sufficienti a integrare una condizione di vulnerabilità rilevante per la protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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