Cassazione Civile, Ordinanza n. 11021/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La controversia nasce da un album musicale pubblicato con un brano ritenuto diffamatorio nei confronti della persona offesa. Quest'ultima aveva già ottenuto in sede penale una condanna dell'autore del brano, con provvisionale. In sede civile chiedeva il risarcimento dei danni anche nei confronti dell'autore e delle società coinvolte nella pubblicazione. Il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento e aveva rigettato la domanda relativa a un successivo concerto del 17 ottobre 2015, ritenendo che la proiezione di stralci della sentenza durante lo spettacolo non pregiudicasse la persona offesa. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che la domanda riguardasse solo la pubblicazione del brano e non il concerto, ha condannato in solido autore e casa discografica al risarcimento del danno non patrimoniale e ha confermato il resto. Il ricorrente ha proposto sei motivi: i primi tre per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dei criteri ermeneutici, sostenendo che la domanda dovesse comprendere anche il concerto del 2015 e che vi fosse omessa pronuncia; il quarto per violazione delle norme su prova documentale e onere della prova, contestando l'utilizzo di screenshot e materiali tratti dal web e la prova della diffusione mediatica; il quinto per vizio motivazionale sulla gravità del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio; il sesto per la regolazione delle spese, assumendo una soccombenza parziale della controparte per la liquidazione inferiore a quella originariamente richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che la ricostruzione dell'oggetto della domanda appartenga al giudice di merito e che la censura non individuasse un concreto interesse del ricorrente all'ampliamento della domanda risarcitoria nei propri confronti; ha inoltre escluso la deducibilità della violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito abbia motivato sul punto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava come fosse stata formulata la contestazione dei documenti reperiti in rete, e ha ribadito che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito. Il quinto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché la parte attrice aveva sempre chiesto una liquidazione giudiziale finale, senza che si potesse configurare soccombenza parziale per il solo fatto di avere ottenuto una somma inferiore a quella prospettata; inoltre la compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare la pretesa errata individuazione dell'oggetto della domanda, ma la Corte ha ritenuto che la ricostruzione del contenuto della domanda è attività del giudice di merito.
La violazione non è deducibile se il giudice di merito ha motivato sul contenuto della domanda; la censura, in tal caso, attiene al piano dell'accertamento fattuale e dell'interpretazione dell'atto introduttivo.
I criteri ermeneutici possono essere invocati solo denunciando specifiche violazioni nell'interpretazione dell'atto; non sono utilizzabili quando siano possibili letture alternative ugualmente plausibili, perché la scelta tra esse è riservata al giudice di merito.
Il motivo è inammissibile se non indica con precisione dove e come sia stata dedotta la contestazione dei documenti prodotti o estratti dal web.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto e assolvimento dell'onere probatorio; la Corte ha però osservato che la valutazione del materiale istruttorio e indiziario è rimessa al giudice di merito.
Richiamati per contestare l'utilizzabilità e l'autenticità di documenti informatici o riproduzioni; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per il dedotto vizio motivazionale, ma il relativo motivo è stato assorbito o comunque non accolto.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è configurabile se la censura mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; non vi è soccombenza parziale solo perché il risarcimento liquidato è inferiore a quello richiesto inizialmente, se la domanda era stata formulata con riserva di quantificazione giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda giudiziale va interpretata dal giudice di merito secondo il contenuto complessivo dell'atto introduttivo; la censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura plausibile senza dimostrare un reale travisamento del petitum o della causa petendi.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia comunque motivato sull'oggetto della domanda, perché il problema si sposta sul piano dell'accertamento interpretativo riservato al merito.
- I criteri ermeneutici degli atti processuali possono fondare il ricorso per cassazione solo se si denuncia l'alterazione del senso letterale o sostanziale dell'atto; se esistono letture alternative ugualmente sostenibili, la scelta tra esse non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le contestazioni su documenti informatici o reperiti in rete devono essere dedotte con specificità, indicando in modo puntuale il contenuto della contestazione e la sua collocazione processuale; in difetto il motivo è inammissibile.
- La valutazione delle prove, anche se assunte in chiave indiziaria, e la ponderazione della gravità del fatto ai fini del danno non patrimoniale appartengono al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione sotto forma di nuovo giudizio sul fatto.
- Non vi è soccombenza parziale per il solo fatto che il giudice liquidi un risarcimento inferiore a quello inizialmente stimato dalla parte, quando la domanda sia stata proposta con riserva di quantificazione giudiziale; la regolazione delle spese resta comunque affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
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