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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23721/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'Inps per contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2009. Il professionista aveva agito per ottenere l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di iscrizione e, comunque, della non debenza degli importi richiesti; nei gradi di merito era stata dichiarata la prescrizione del credito contributivo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Inps, ritenendo che il differimento del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 non si applicasse al professionista che aveva aderito al regime dei minimi, poiché non soggetto agli studi di settore, e che quindi il primo atto interruttivo notificato il 1 luglio 2015 fosse tardivo rispetto alla scadenza del 16 giugno 2010. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., nonché della normativa sul differimento del termine e sulla gestione separata, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicabilità del differimento del termine di versamento e, di conseguenza, avesse fatto decorrere la prescrizione da una data anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Inps. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, ai fini di tale decorrenza, rileva anche il differimento del termine previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi dovuti per l'anno 2009. Richiamando il precedente di legittimità indicato in motivazione, la Corte ha chiarito che il differimento riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, non solo coloro che vi erano effettivamente soggetti in concreto. Ne consegue che la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini il merito della controversia attenendosi a tale principio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, e nella materia contributiva ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, comprensivo del differimento normativamente previsto.

  • art. 421 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente nel quadro del vizio di violazione di legge, senza che la Corte sviluppi un'autonoma interpretazione su di essa.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    Il differimento del termine di versamento dei contributi per l'anno 2009 incide sulla decorrenza della prescrizione e si applica ai contribuenti rientranti nell'ambito oggettivo della disposizione, non solo a quelli concretamente assoggettati agli studi di settore.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss.

    Richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo verso la gestione separata.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Richiamato quale disposizione in materia di contributi alla gestione separata, senza specifica autonoma esegesi nel testo.

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 96 ss.

    Indicata come riferimento al diverso regime dei minimi, evocato per escludere in appello l'applicabilità del differimento; la Cassazione supera tale lettura restrittiva.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento; se un provvedimento normativo differisce quel termine, il differimento si riflette anche sul dies a quo della prescrizione.
  • Quando la disciplina del differimento del versamento è collegata a determinate attività economiche o categorie di contribuenti, l'ambito applicativo va individuato in modo oggettivo secondo la platea considerata dalla norma, non in base alla sola concreta soggezione del singolo a ulteriori regimi fiscali o parametri applicativi.
  • L'eventuale tardività dell'atto interruttivo della prescrizione va valutata prendendo a riferimento la scadenza effettiva del pagamento, come modificata da eventuali proroghe o differimenti validamente applicabili al rapporto contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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