Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di una particella fondiaria da parte di un comune a un soggetto che la ricorrente contesta assumendo la sussistenza del proprio diritto di prelazione e, conseguentemente, di riscatto agrario, quale proprietario confinante e coltivatore diretto. Il ricorrente ha agito ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto di retratto sulla particella alienata, deducendo che la vendita non gli era stata notificata ai sensi dell'art. 8 l. n. 590/1965, che egli aveva tempestivamente esercitato il riscatto con raccomandata, e che il bene aveva comunque vocazione agricola. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato la domanda ritenendo, da un lato, non provata la condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente, e dall'altro esclusa la vocazione agricola del terreno nonché la qualità di coltivatore diretto in capo all'attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c., 115 c.p.c., art. 8 l. n. 590/1965 e art. 7 l. n. 817/1971, sostenendo che la Corte territoriale gli avesse erroneamente addossato la prova della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente e avesse indebitamente considerato mancante una condizione dell'azione; (2) violazione degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971, per avere escluso che il terreno avesse destinazione agricola e fosse quindi suscettibile di prelazione/riscatto agrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della Corte d'appello sul primo motivo, ribadendo che la mancata vendita di fondi rustici nel biennio anteriore costituisce condizione dell'azione e che il relativo onere probatorio grava su chi esercita la prelazione/riscatto, salvo riconoscimento della controparte; nel caso concreto, l'estratto tavolare prodotto non era sufficiente a dimostrare l'assenza di alienazioni di altri terreni rustici, potendosi la prova fornire agevolmente mediante visure catastali storiche e certificazioni tavolari. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo e, comunque, sarebbe stato infondato perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto la mancanza di vocazione agricola del fondo e la mancanza della qualità di coltivatore diretto, accertamenti non sindacabili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato solo come base del rito introduttivo in primo grado, poi convertito d'ufficio in ordinario.
Fondamento del diritto di prelazione agraria e del correlato riscatto; la ratio è favorire l'accorpamento dei fondi e impedire esercizi speculativi del diritto.
Estende la prelazione al proprietario confinante e subordina il diritto alla condizione negativa della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'onere probatorio, ma non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria.
La Corte ribadisce che l'onere di provare la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente grava su chi invoca la prelazione/riscatto.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza una specifica affermazione decisoria autonoma della Corte sul punto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, dedotti per violazione/falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 85 l. urbanistica provinciale n. 13/1997
È menzionato solo come finalità pratica perseguita dall'attore per ottenere la sanatoria urbanistica.
Massime di principio
- In materia di prelazione e riscatto agrario, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce una condizione dell'azione e deve essere provata da chi esercita il diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte.
- La prova della condizione negativa relativa all'assenza di alienazioni nel biennio può essere fornita anche mediante documenti catastali/tavolari e altri elementi idonei a dimostrare la situazione proprietaria, non essendo sufficiente la sola produzione di atti riferiti a un singolo fondo o a una sola porzione di patrimonio.
- La finalità della disciplina della prelazione agraria è favorire l'accorpamento dei fondi e la migliore redditività dei terreni, evitando esercizi del diritto con finalità speculative da parte di chi abbia recentemente alienato altri fondi rustici.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie: gli accertamenti in fatto del giudice di merito, come la vocazione agricola del fondo o la qualità di coltivatore diretto, sono insindacabili se sorretti da motivazione non censurata nei limiti di legge.
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