LEGGE 3 febbraio 1997, n. 13
Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 8, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera (DPR 30/03/1957, n.361) inserendo la precisazione che la previsione relativa ai magistrati (esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori) opera anche in caso di scioglimento anticipato della Camera e di elezioni suppletive. Promulgata il 3 febbraio 1997.
Partecipazione dei magistrati alle elezioni in caso di scioglimento anticipato e suppletive
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