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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23869/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soggetto titolare del passaggio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio proposta da una società nei confronti del gestore della linea ferroviaria per ottenere la riapertura di un passaggio a livello lungo la ferrovia Roma-Viterbo, nel territorio di Rignano Flaminio, chiuso in esecuzione di un’ordinanza ministeriale nel dicembre 2000. Il tribunale accolse la domanda e la corte d’appello confermò la tutela possessoria, eliminando però la condizione, posta dal primo giudice, della previa stipula di una convenzione ex art. 66 d.P.R. 753/1980. La società ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1168 e ss. c.c., 1175 c.c. e art. 66 d.P.R. 753/1980, sostenendo che mancassero i presupposti dello spoglio violento e clandestino, che il rappresentante della resistente fosse presente alla chiusura del passaggio e che l’ente avesse agito in esecuzione di un provvedimento amministrativo; 2) omesso esame di un fatto decisivo; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte territoriale aveva accertato la sussistenza del possesso/detenzione della servitù di passaggio in capo alla resistente, esercitato con l’uso di chiavi consegnate da un soggetto che aveva sottoscritto una convenzione ai sensi dell’art. 66 d.P.R. 753/1980, e aveva valorizzato la situazione di fatto come conforme alla convenzione e mai prima contestata. La Corte ha inoltre ribadito che la tutela possessoria spetta anche al detentore e che lo spoglio violento o clandestino ricorre quando vi sia consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà, espressa o presunta, del possessore. Ha escluso che fosse rilevante, in sede possessoria, la riconducibilità materiale della chiusura a un provvedimento ministeriale, trattandosi di attività materiale lesiva della situazione di fatto. Ha infine respinto la censura sulla violazione dell’art. 1175 c.c., perché generica, e quella sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, poiché non si confrontava con il punto decisivo della decisione, ossia l’impossibilità per il giudice ordinario di imporre alla pubblica amministrazione obblighi discrezionali, come la stipula di una convenzione con un determinato soggetto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di reintegrazione nel possesso, ciò che conta è la tutela della situazione di fatto esercitata dal soggetto che la invoca; la condotta materiale di sottrazione o chiusura del passaggio può integrare spoglio anche se il convenuto la colleghi a un provvedimento amministrativo, quando l’azione incida direttamente sul possesso o sulla detenzione.
  • Lo spoglio è violento o clandestino quando vi sia la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà, espressa o presunta, del possessore; la presenza del soggetto al momento dell’atto non esclude di per sé tale qualificazione.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge o per vizio motivazionale deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile o infondata la doglianza che si limiti a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti senza aggredire il fondamento logico-giuridico della decisione.
  • La convenzione o il titolo che disciplina il diritto al passaggio non esclude automaticamente la tutela possessoria, perché questa protegge la situazione di fatto indipendentemente dalla definizione del rapporto sostanziale sottostante.
  • Il giudice ordinario non può imporre alla pubblica amministrazione l’adozione di scelte discrezionali riservate alla sua sfera di competenza, come la stipula di una convenzione con un soggetto determinato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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