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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17908/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi professionali in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto, ma il Tribunale di Roma dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: primo, lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione; secondo, deduceva l’omesso esame e la violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la mancata considerazione dell’attestazione del direttore amministrativo della procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e l’erroneo riparto dell’onere della prova circa la conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur ritenendo assorbito il tema della ritualità della comunicazione ai fini del termine breve di trenta giorni, ha comunque confermato la tardività dell’opposizione per una diversa ragione: il decreto di liquidazione era stato emesso il 19 maggio 2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 1 ottobre 2020, quindi ben oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando manchi la comunicazione del provvedimento. Di conseguenza, al momento dell’introduzione dell’opposizione il decreto era già definitivo e non più contestabile nel merito. Nessuna condanna alle spese è stata disposta nei confronti della Procura, sia perché organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone secondo il relativo rito; il termine di proposizione decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, ma la sua proponibilità è comunque soggetta ai limiti di definitività del decreto.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    il decreto di pagamento del compenso al difensore deve essere comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come disciplina processuale dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione del provvedimento, l’opposizione deve comunque essere proposta entro il termine lungo semestrale, applicabile anche al decreto di liquidazione dei compensi; decorso tale termine, il provvedimento è definitivo.

  • art. 136 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla rituale comunicazione del decreto, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’esito perché l’opposizione era comunque tardiva rispetto al termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell’onere della prova sulla ricezione della comunicazione; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione, poiché la tardività risultava comunque dal superamento del termine semestrale.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato incidentalmente per segnalare carenze nella sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclude il raddoppio del contributo unificato nel caso di ricorso proposto dal pubblico ministero.

  • art. 702-quater c.p.c.

    citato tramite il richiamo della Corte costituzionale per assimilare il decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico ai fini dei mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, se manca la comunicazione del provvedimento, opera comunque il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.; decorso tale termine, l’opposizione è irrimediabilmente tardiva.
  • La questione relativa alla ritualità o meno della comunicazione del decreto diventa non decisiva quando, per il semplice decorso del termine lungo, il provvedimento risulti già definitivo al momento della proposizione dell’opposizione.
  • L’onere di dimostrare l’avvenuta comunicazione e/o conoscenza del provvedimento può rilevare solo se l’impugnazione sia proposta entro il termine lungo; se questo è superato, il giudizio sulla comunicazione non incide sull’inammissibilità per tardività.
  • Il decreto di liquidazione dei compensi del difensore nel patrocinio a spese dello Stato ha natura di provvedimento stabile e definitivo, soggetto agli ordinari strumenti di impugnazione previsti dal sistema, compreso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. in assenza di comunicazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero non comporta il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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