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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22463/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione comunale notificata nel 2015 a una società per il pagamento di somme a titolo di canone COSAP e sanzioni per occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche relative agli anni 2010 e 2011. La società ha sostenuto che il parametro di calcolo utilizzato dal Comune, basato sul "metro lineare", fosse illegittimo e che, per effetto di precedenti pronunce del giudice amministrativo, l’ordinanza dovesse considerarsi inefficace o nulla ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990. Il Tribunale ha dichiarato tardive le domande; la Corte d’appello ha accolto in parte l’appello, ritenendo illegittima l’ingiunzione nella parte in cui quantificava l’indennità di canone e, di riflesso, le sanzioni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di irretroattività della legge e dei regolamenti, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato retroattivamente la declaratoria di illegittimità del criterio del metro lineare; 2) vizio di motivazione/nullità della sentenza, lamentando contraddittorietà e insufficienza della motivazione nel disapplicare l’art. 4, comma 4, del regolamento COSAP del 2001; 3) errore di diritto per non avere considerato una successiva sentenza del C.G.A. del 2021 che avrebbe ritenuto legittimo il criterio del metro lineare; 4) erronea compensazione delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d’appello, che non aveva disposto una disapplicazione retroattiva del regolamento del 2001, ma aveva valorizzato l’efficacia riflessa del giudicato amministrativo sul criterio di calcolo, ritenuto oggettivamente illegittimo e trasfuso senza modifiche nel regolamento successivo. Il terzo motivo è stato respinto perché il Comune invocava per la prima volta in cassazione un giudicato esterno formatosi prima della sentenza impugnata, senza riportarne integralmente il contenuto e senza una rituale deduzione dell’efficacia riflessa; inoltre il ricorso non consentiva il necessario controllo del decisum amministrativo. Il quarto motivo è stato rigettato per conseguenza del rigetto dei precedenti. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Messina, confermando la sentenza d’appello che aveva accolto in parte l’opposizione della società e dichiarato illegittima l’ingiunzione nella parte relativa alla quantificazione del canone e delle conseguenti sanzioni. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa violazione dell’irretroattività, al vizio motivazionale e alla dedotta successiva decisione amministrativa favorevole al Comune, rilevando anche la mancata specifica contestazione della ratio decidendi e l’inammissibilità della deduzione del giudicato esterno non adeguatamente allegato. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono investire specificamente la ratio decidendi; il vizio motivazionale oggi è confinato all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 132 c.p.c.

    Non è configurabile la nullità della sentenza per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta esaustiva e non contraddittoria.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza; il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 21-octies L. 241/1990

    Invocato dalla resistente in origine per la nullità dell’ingiunzione, ma la Corte di cassazione non fonda su tale norma la propria decisione.

  • art. 2 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’irretroattività del provvedimento amministrativo.

  • artt. 4 e 11 preleggi

    Richiamati dal ricorrente a sostegno del principio di irretroattività anche dei regolamenti.

  • art. 5 L. 2248/1865, All. E

    Richiamato dal ricorrente in tema di disapplicazione dell’atto amministrativo.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    Richiamato nel motivo del ricorrente in relazione alla legittimità del criterio di calcolo del canone.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Usato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura specifica del fondamento logico-giuridico della decisione comporta il rigetto del motivo.
  • Il vizio di motivazione è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più deducibili come tali la mera insufficienza o la semplice contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
  • Il giudicato amministrativo può avere efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando questi siano titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione definita dal giudicato, ma tale profilo deve essere dedotto ritualmente e con adeguata allegazione del contenuto del provvedimento.
  • Il giudicato esterno non può essere invocato per la prima volta in cassazione se formatosi nel corso del giudizio di merito; se si intende far valere un giudicato sopravvenuto o già esistente, occorre riportarne integralmente il contenuto rilevante, comprensivo di motivazione e dispositivo, affinché la Corte ne possa verificare la portata.
  • La contestazione delle spese di lite resta assorbita quando il ricorso principale è integralmente rigettato e la soccombenza del ricorrente è confermata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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