Cassazione Penale, Sentenza n. 3767/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che confermava la condanna per rapina e reati connessi; dedotte molteplici censure tra cui: vizio di motivazione per omissione rispetto a doglianze decisive; violazione dell'art. 360 c.p.p. e nullità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti presso i gabinetti di Polizia Scientifica di Reggio Calabria e Palermo per mancato rispetto del contraddittorio e delle garanzie; inosservanza di norme processuali sulle attività scientifiche e manipolazione di reperti non garantiti; travisamento della prova biologica (presenza di più profili genetici), travisamento di riprese video e corrispondenza delle scarpe, e omissione di indicazione del margine di errore del software usato dal c.t.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi erano generici, aspecifici, reiterativi e non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello; la Corte ha ritenuto che le censure riproducessero l'argomentazione già proposta in appello e non evidenziassero errori logico-giuridici specifici rispetto alla motivazione di secondo grado. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Nulla è stato disposto sulle spese richieste dalla parte civile, che non ha fornito contributo specifico alla decisione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di rapina: è la fattispecie penale addebitata e confermata in sede d'appello e richiamata in motivazione
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione della condanna
Norme richiamate nel capo di imputazione (richiami normativi collegati ai fatti contestati)
art. 81; art. 582; art. 585 cod. pen.
Richiami normativi relativi a concorso di persone nel reato e alle specifiche condotte contestate: elementi richiamati nella sentenza di merito
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto nell'ambito delle regole emergenziali
Ulteriore norma che regola la trattazione con contraddittorio scritto richiamata nel procedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sui limiti della riproduzione dei motivi nella motivazione: la Corte ha dato atto dei limiti di esposizione imposti per la decisione
Norma richiamata dal ricorrente in ordine a presunte violazioni di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non fondate su un concreto vizio di diritto ai sensi di tale articolo
Base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende disposta a carico del ricorrente
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se contiene censure generiche, aspecifiche o reiterative di argomentazioni già svolte in appello senza un concreto confronto con la motivazione della corte di merito
- Le valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla Corte d'appello (sulla attendibilità della prova scientifica, sui confronti di immagini o su deduzioni tecnico-forensi) sono, di norma, insindacabili in Cassazione se non viene dimostrato un errore logico-giuridico specifico
- Per ottenere la dichiarazione di nullità o inutilizzabilità di accertamenti tecnici è necessario dimostrare concretamente la violazione delle garanzie di contraddittorio e la manipolazione dei reperti, non bastano contestazioni generiche: va evidenziato in che modo tali vizi hanno inciso sul risultato probatorio
- Le doglianze che si limitano a proporre un'interpretazione alternativa del materiale probatorio senza mettere in luce un vizio di legalità o di motivazione non sono ammesse in sede di legittimità
- Chi propone ricorso deve indicare con precisione gli errori di diritto o di logica compiuti dalla corte di merito; l'assenza di tale specificità espone al rigetto per inammissibilità e a condanna alle spese e ammende
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