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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 29/11/2019 al 27/04/2020 dopo assoluzione irrevocabile del 25/09/2020. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avesse argomentato in modo apparente e avesse errato nella valutazione del parametro della colpa grave. Contestava l'uso delle immagini delle telecamere come prova che giustificasse la misura cautelare, affermando che i fotogrammi erano stati ritenuti così chiari dal giudice della cognizione da rendere superflua la visione dei video nel rito abbreviato e che, viceversa, il GIP avrebbe potuto escludere la sussistenza dei gravi indizi. Impugnava inoltre la valutazione circa l'assenza di soccorso e l'atteggiamento post-aggressione, sostenendo che la vittima era fuggita e che non poteva prestare aiuto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non infondata la motivazione della Corte territoriale che aveva evidenziato gravi indizi: le immagini di videosorveglianza mostravano Antonio Bevilacqua colpire la vittima con un coltello mentre Luigi e un altro soggetto avevano accerchiato l'aggressito. La Corte ha valorizzato anche la denuncia per una successiva "spedizione punitiva" del 30/10/2019. Pur riconoscendo che il giudice della cognizione aveva escluso la volontà di partecipare all'accoltellamento, la Corte d'appello aveva legittimamente ritenuto che il comportamento di Luigi — l'essersi addentrato su chiamata del cugino, l'aver fatto gruppo, l'allontanarsi in compagnia dell'accoltellatore senza soccorrere e la partecipazione ad altra aggressione successiva — integrasse una colpa grave ostativa alla riparazione. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata che contempla la connivenza passiva o la condotta rafforzativa come cause ostative. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Norma citata tra quelle relative ai reati contestati; la Corte non ha ritenuto questa norma ostativa alla valutazione dei gravi indizi posta a fondamento della misura cautelare

  • Codice penale, art. 628, comma 3

    Norma relativa al reato di rapina/lesioni con l'aggravante; indicata tra le fattispecie contestate all'origine delle indagini e rilevante per la valutazione della gravità indiziaria

  • Codice penale, art. 582

    Norma su lesioni; citata tra le contestazioni rilevanti per apprezzare la gravità indiziaria

  • Codice penale, art. 585

    Norma su lesioni gravi/gravissime; citata per indicare la serietà dei fatti rilevati

  • Codice di procedura penale, art. 314

    Richiamato dal ricorrente per contestare vizio di motivazione nella decisione sulla riparazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione nell'interpretazione del parametro della colpa grave

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Usato come base per la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del resistente

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 4113/13-01-2021; Sez. 3, n. 22060/23-01-2019)

    Principi di diritto richiamati: la condotta di connivenza passiva o di rafforzamento della volontà criminosa altrui può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

Massime di principio

  • La presenza di una sentenza di assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: conta se, al momento della misura cautelare, esistevano gravi indizi valutati ragionevolmente dall'autorità giudicante.
  • La colpa grave ostativa alla riparazione può emergere anche da comportamenti di connivenza passiva: tollerare o rafforzare oggettivamente l'azione criminosa altrui (ad es. fare gruppo con l'aggressore, non prestare soccorso, allontanarsi con l'autore del reato) può escludere il risarcimento.
  • Elementi successivi come la partecipazione a una 'spedizione punitiva' collegata rafforzano la valutazione della gravità indiziaria originaria e possono giustificare il mantenimento della misura cautelare, anche se la cognizione ha poi escluso responsabilità penale per alcuni aspetti.
  • Le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni rese nelle indagini sono valutate nel loro insieme: se tali elementi erano idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria, la corte di legittimità non accoglie una diversa lettura puramente alternativa proposta dal ricorrente.
  • Per ottenere la riparazione il ricorrente deve dimostrare non solo un esito assolutorio, ma anche che la misura cautelare sia stata adottata senza ragionevole fondamento obiettivo e soggettivo; una mera lettura alternativa dei fatti non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, è utile documentare tempestivamente l'assenza di ruoli attivi o di condotte di supporto/connivenza (es. testimonianze, posizioni temporali dai video, comportamento immediato di soccorso) per contrastare l'interpretazione di colpa grave.

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