Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 29/11/2019 al 27/04/2020 dopo assoluzione irrevocabile del 25/09/2020. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avesse argomentato in modo apparente e avesse errato nella valutazione del parametro della colpa grave. Contestava l'uso delle immagini delle telecamere come prova che giustificasse la misura cautelare, affermando che i fotogrammi erano stati ritenuti così chiari dal giudice della cognizione da rendere superflua la visione dei video nel rito abbreviato e che, viceversa, il GIP avrebbe potuto escludere la sussistenza dei gravi indizi. Impugnava inoltre la valutazione circa l'assenza di soccorso e l'atteggiamento post-aggressione, sostenendo che la vittima era fuggita e che non poteva prestare aiuto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non infondata la motivazione della Corte territoriale che aveva evidenziato gravi indizi: le immagini di videosorveglianza mostravano Antonio Bevilacqua colpire la vittima con un coltello mentre Luigi e un altro soggetto avevano accerchiato l'aggressito. La Corte ha valorizzato anche la denuncia per una successiva "spedizione punitiva" del 30/10/2019. Pur riconoscendo che il giudice della cognizione aveva escluso la volontà di partecipare all'accoltellamento, la Corte d'appello aveva legittimamente ritenuto che il comportamento di Luigi — l'essersi addentrato su chiamata del cugino, l'aver fatto gruppo, l'allontanarsi in compagnia dell'accoltellatore senza soccorrere e la partecipazione ad altra aggressione successiva — integrasse una colpa grave ostativa alla riparazione. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata che contempla la connivenza passiva o la condotta rafforzativa come cause ostative. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Norma citata tra quelle relative ai reati contestati; la Corte non ha ritenuto questa norma ostativa alla valutazione dei gravi indizi posta a fondamento della misura cautelare
Codice penale, art. 628, comma 3
Norma relativa al reato di rapina/lesioni con l'aggravante; indicata tra le fattispecie contestate all'origine delle indagini e rilevante per la valutazione della gravità indiziaria
Codice penale, art. 582
Norma su lesioni; citata tra le contestazioni rilevanti per apprezzare la gravità indiziaria
Codice penale, art. 585
Norma su lesioni gravi/gravissime; citata per indicare la serietà dei fatti rilevati
Codice di procedura penale, art. 314
Richiamato dal ricorrente per contestare vizio di motivazione nella decisione sulla riparazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione nell'interpretazione del parametro della colpa grave
Codice di procedura penale, art. 616
Usato come base per la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del resistente
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 4113/13-01-2021; Sez. 3, n. 22060/23-01-2019)
Principi di diritto richiamati: la condotta di connivenza passiva o di rafforzamento della volontà criminosa altrui può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
Massime di principio
- La presenza di una sentenza di assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: conta se, al momento della misura cautelare, esistevano gravi indizi valutati ragionevolmente dall'autorità giudicante.
- La colpa grave ostativa alla riparazione può emergere anche da comportamenti di connivenza passiva: tollerare o rafforzare oggettivamente l'azione criminosa altrui (ad es. fare gruppo con l'aggressore, non prestare soccorso, allontanarsi con l'autore del reato) può escludere il risarcimento.
- Elementi successivi come la partecipazione a una 'spedizione punitiva' collegata rafforzano la valutazione della gravità indiziaria originaria e possono giustificare il mantenimento della misura cautelare, anche se la cognizione ha poi escluso responsabilità penale per alcuni aspetti.
- Le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni rese nelle indagini sono valutate nel loro insieme: se tali elementi erano idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria, la corte di legittimità non accoglie una diversa lettura puramente alternativa proposta dal ricorrente.
- Per ottenere la riparazione il ricorrente deve dimostrare non solo un esito assolutorio, ma anche che la misura cautelare sia stata adottata senza ragionevole fondamento obiettivo e soggettivo; una mera lettura alternativa dei fatti non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, è utile documentare tempestivamente l'assenza di ruoli attivi o di condotte di supporto/connivenza (es. testimonianze, posizioni temporali dai video, comportamento immediato di soccorso) per contrastare l'interpretazione di colpa grave.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3713/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3716/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3723/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3724/2025 del 29/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →