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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/05/2024 che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Roberto Romagnoli (art. 10 d.lgs. n. 74/2000, fatto accertato il 25/03/2013). Il ricorrente deduce la mancata ottemperanza del principio di diritto enucleato nella sentenza rescindente e censura la mancata motivazione in ordine alla posizione di responsabilità del Romagnoli, chiedendo implicitamente che venga pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla omessa motivazione in punto di responsabilità sia stata prospettata in modo generico e che il ricorrente non abbia indicato elementi chiari e specifici tali da permettere, "ictu oculi", la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che individua il reato ascritto all'imputato; nel caso di specie viene indicata quale fattispecie estinta per prescrizione, ma non è stata oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella sentenza impugnata.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non sussista violazione di tale norma: la censura sull'omessa motivazione in ordine alla responsabilità è stata formulata in termini generici e dunque non idonea a fondare il gravame in Cassazione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza applicata, quando si impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione chiedendo il proscioglimento nel merito, il ricorrente deve indicare elementi negli atti che, "ictu oculi" e con semplice constatazione, dimostrino l'innocenza, l'inesistenza del fatto o l'irrilevanza penale, così da consentire la immediata pronuncia di assoluzione.

  • Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, Rv. 285091 - 01 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui è necessario indicare elementi di evidente innocenza per ottenere proscioglimento in sede di legittimità avverso una declaratoria di prescrizione.

  • Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01 (giurisprudenza citata)

    Ulteriore precedente che afferma il principio della necessità di dedurre specifici e manifesti elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato per ottenere l'assoluzione d'ufficio in Cassazione.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio della valutazione della colpa nell'ambito della determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa, giustificando l'aggravio sanzionatorio (spese e ammenda).

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito dichiara estinto il reato per prescrizione, il ricorso in Cassazione volto a ottenere il proscioglimento per non aver commesso il fatto deve indicare elementi specifici e documentati che, "ictu oculi", dimostrino l'innocenza o l'irrilevanza penale del fatto.
  • Una deduzione generica della mancanza di motivazione sulla responsabilità non è sufficiente: occorre richiamare atti, prove o circostanze concrete che rendano evidente l'errore della decisione impugnata.
  • Se il ricorso non indica elementi manifesti di innocenza, la Corte di Cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile e potrà condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (ammenda).
  • La strategia difensiva in casi di prescrizione deve valutare se rinunciare alla prescrizione per ottenere il giudizio nel merito oppure, se si impugna la declaratoria di prescrizione, documentare con precisione le ragioni che renderebbero inevitabile la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Richiamare precedenti giurisprudenziali senza accompagnarli con l'illustrazione di elementi fattuali nitidi non evita l'inammissibilità: è necessario collegare i principi giurisprudenziali alla concreta prova presente negli atti.

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