Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, confermando la responsabilità penale di Lucerna per omicidio stradale, aveva quantificato la pena in 2 anni di reclusione (con sospensione condizionale). Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 41 c.p. e dell'art. 606 cod. proc. pen. per insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e la morte della vittima e per carenza e contraddittorietà della motivazione circa le concause (in particolare il contributo dell'autovettura Suzuki e del conducente Menghini); 2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) e art. 192 c.p.p. per carenza motivazionale sull'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 589-bis, comma 5, n.2; contestazione dell'interpretazione delle dichiarazioni dei testi sulla dinamica e sui tempi di attraversamento del semaforo; 3) eccessività della pena e mancata motivazione circa la concessione e la misura delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alle aggravanti (richiesta di maggiore argomentazione sulla scelta della pena base e sul criterio di equivalenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte attengono alla valutazione di merito e alla rivalutazione del materiale probatorio, profili non sindacabili se non per vizi di motivazione manifesti, contrari o nulli; non sussistendo tali vizi la Corte ha respinto il gravame. La motivazione di merito (prime due gravate sentenze) era ritenuta coerente nell'attribuire la causa prevalente dell'incidente all'eccesso di velocità e al passaggio con semaforo rosso da parte di Lucerna e nel riconoscere un concorso di colpa minoritario della vittima. Di conseguenza è confermata la condanna nella misura decisa dalla Corte d'Appello (pena di anni 2 di reclusione con sospensione condizionale), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese liquidate alle parti civili (euro 3.900,00 a favore di Di Agostino Leonardo e Di Agostino Ginevra; euro 4.800,00 a favore di Greco Caterina, Greco Gabriella e Greco Nicola e in qualità di eredi; euro 3.000,00 a favore di Di Agostino Alessandro, oltre accessori).
Norme richiamate
comma 2 e comma 5 (con riferimento all'aggravante), comma 7 richiamato in motivazione
Norma sull'omicidio stradale; la Corte ha ritenuto applicabili le disposizioni per la fattispecie contestata (passaggio con semaforo rosso e velocità elevata) e ha valutato le aggravanti e le attenuanti generiche, concedendo queste ultime in misura equivalente alle aggravanti come previsto dall'art. 589-bis e dalla relativa applicazione giurisprudenziale
Individua i motivi di ricorso per cassazione: il Collegio ha richiamato che la Cassazione verifica la motivazione solo per vizi gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle prove
Regola il nesso di causalità: la Corte ha ritenuto che sia stato correttamente accertato il nesso causale tra la condotta di Lucerna (eccesso di velocità e passaggio col rosso) e l'evento morte
Richiamato dal ricorrente in relazione a valutazioni probatorie e perizia; la Corte ha ritenuto che non vi fosse carenza motivazionale sulla valutazione degli elementi tecnici tale da integrare vizio reclamato
art. 62-bis, art. 69, art. 133 cod. pen.
Norme rilevanti per il trattamento sanzionatorio e la quantificazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la commisurazione della pena tenendo conto del concorso di colpa della vittima, dell'incensuratezza dell'imputato e della misura delle attenuanti
artt. 140, 141, 142, 145, 146 cod. della strada
Norme del Codice della Strada riferite a limiti di velocità, comportamenti agli incroci e obblighi di prudenza; la Corte ha ritenuto che Lucerna le abbia violate (velocità tra 80-87 km/h in luogo 50 km/h, passaggio con semaforo rosso, sorpasso e guida in corsia non consentita), elementi che hanno formato il fondamento dell'addebito
Massime di principio
- La Cassazione non è un nuovo giudice del fatto: i motivi che chiedono rivalutazione delle prove o diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi di motivazione manifesti, contraddittori o nulli
- In reati stradali gravi (omicidio stradale), il concorso di colpa della vittima, anche se riconosciuto, non esclude la responsabilità dell'autore della condotta pericolosa se quest'ultima è la causa prevalente dell'evento
- La prova della causalità può essere supportata da ricostruzione dinamica, valutazione di velocità e testimonianze: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella ponderazione di tali elementi salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria
- La determinazione della pena nel reato di omicidio stradale passa per la valutazione delle aggravanti e delle attenuanti; la scelta di equiparare attenuanti e aggravanti rientra nel potere discrezionale del giudice e necessita di motivazione ma non richiede una spiegazione particolarmente dettagliata se il percorso logico è chiaro
- Nelle impugnazioni in cassazione è più efficace dimostrare vizi formali o macroscopici nella motivazione (omissione di elementi essenziali, contraddizioni manifeste) che non tentare una rinnovata valutazione della prova
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