Cassazione Penale, Sentenza n. 3716/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (omicidio colposo ex art. 589 c.p.) per tre principali ragioni: 1) mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., dato il dissenso tra consulenze tecniche; 2) errata valutazione del canone del ragionevole dubbio e mancato riconoscimento della efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito nonché dell'interruzione del nesso causale per comportamento abnorme della vittima; 3) estinzione del reato per prescrizione (sostenuta maturata nel marzo 2013) e violazione del principio della ragionevole durata del processo con rimprovero circa l'applicazione di sanzioni accessorie tardive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sull'1) ha ritenuto legittima e non censurabile la decisione dei giudici di merito di non disporre la rinnovazione istruttoria, essendo l'istruttoria di primo grado ritenuta completa e le conclusioni del consulente del P.M. coerenti con altri elementi probatori; sulla 2) ha confermato che il canone del "oltre ogni ragionevole dubbio" è stato correttamente applicato e che la ricostruzione alternativa non ha posto in dubbio decisivo la valutazione dei giudici di merito; ha escluso che il comportamento della vittima fosse tanto abnorme da interrompere il nesso causale; sulla 3) ha rigettato la doglianza di prescrizione, rilevando che il termine ordinario di 12 anni è stato interrotto dagli atti processuali rendendolo, nel caso di specie, non ancora decorso (calcolato in 15 anni per effetto degli atti interruttivi); ha inoltre dichiarato inammissibile la censura costituzionale. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso la condanna di mesi 8 di reclusione è sostanzialmente confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3000.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Delitto contestato (omicidio colposo). La Corte mantiene la condanna per la morte cagionata colposamente dal comportamento di guida non adeguato alle circostanze.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione istruttoria e' misura eccezionale e discrezionale del giudice d'appello, utilizzabile solo se l'istruttoria di primo grado risulta incompleta e il processo non decidibile allo stato degli atti; la valutazione dei giudici di merito su tale discrezionalita' e' incensurabile se adeguatamente motivata.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso in cassazione (vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali e sostanziali). La Corte osserva che alcuni profili erano aspecifici o non attinenti a violazioni concretamente dedotte.
art. 533 cod. proc. pen.
Codifica il canone del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte precisa che il giudice deve saggiare l'ipotesi alternativa ma la duplicità di ricostruzioni non annulla la valutazione probatoria se la sentenza ha compiuto una disamina ragionata.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla durata del processo; la Corte ricorda che i profili costituzionali non possono essere invocati come motivo autonomo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e quindi sono inammissibili in questa sede se non prospettati come questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. e' eccezionale: va chiesta solo se l'istruttoria di primo grado e' realmente incompleta e il giudice d'appello, motivando, puo' legittimamente rifiutare l'integrazione valutando la convergenza degli elementi probatori disponibili.
- Il criterio del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice di esaminare le ipotesi alternative ma non autorizza la Corte di cassazione a sostituirsi al giudice di merito quando quest'ultimo ha svolto una motivazione specifica e coerente sulla prova.
- Per escludere il nesso causale e' necessario provare che la condotta della vittima sia stata abnorme, eccezionale e tale da innescare un processo causale autonomo e imprevedibile rispetto al rischio originario: la semplice imprudenza della vittima non basta.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto degli atti interruttivi: sentenze e altri atti processuali possono interrompere o sospendere i termini e far risultare il reato non estinto anche se il termine ordinario pare decorso.
- In cassazione non e' ammessa, come motivo autonomo, la censura generica di violazione di norme costituzionali o della Convenzione EDU salvo che non sia prospettata la questione di legittimità costituzionale nei modi previsti.
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