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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3723/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cicalese ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, sostenendo che la successiva derubricazione del reato da tentato omicidio plurimo a lesioni (art. 582 c.p.) configurerebbe un\"ingiu-stizia formale\" ai sensi dell\"art. 314 c.p.p., perché la derubricazione sarebbe basata sugli stessi elementi già in possesso del giudice che aveva ordinato la misura cautelare; in tal caso, secondo il ricorrente, non poteva essere valutata alcuna condotta ostativa imputabile a lui. In subordine censurava la ricostruzione della condotta ostativa come fondata su fatti non provati. La Corte territoriale, richiamata in ricorso, aveva respinto la domanda ritenendo che la derubricazione si era fondata su elementi probatori prodotti successivamente al provvedimento cautelare e che, quindi, andava comunque valutata l\"eventuale condotta ostativa dell\"interessato. Il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché il Tribunale del riesame e poi il giudice di merito avevano acquisito elementi documentali successivi all\"ordinanza del GIP, per cui non può ritenersi sussistente l\"ipotesi dell\"assoluta identità degli elementi informativi che farebbe scattare automaticamente l\"eccezione di ingiustizia formale. Conseguentemente il giudice della riparazione ha correttamente esercitato la sua autonomia valutativa ex art. 314 c.p.p. per verificare se la condotta del Cicalese (aver lanciato l\"autovettura ad alta velocità contro un gruppo di persone davanti alla discoteca \"Vanilla\") abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare l\"intervento delle forze dell\"ordine e l\"emissione della misura cautelare. La Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui, pur non integrando rilevanza penale definitiva, la condotta materialiamente volontaria e pericolosa del ricorrente ha causalmente contribuito alla cattura e alla conseguente custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese al Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il giudice della riparazione deve valutare l\"esistenza di una condotta ostativa (dolo o colpa grave) che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare; l\"eccezione di ingiustizia formale (assenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura) opera solo se gli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare sono assolutamente identici a quelli che hanno poi consentito la derubricazione, altrimenti il giudice deve valutare la condotta dell\"interessato.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa al reato di lesioni, cui è stata derubricata la fattispecie originariamente contestata; la derubricazione ha inciso sul profilo di gravità penale ma non ha automaticamente escluso la rilevanza della condotta ai fini della causalità rispetto alla custodia cautelare.

  • artt. 110, 422, 61, n. 1 cod. pen.

    Norme richiamate per la contestazione iniziale di strage/tentato omicidio plurimo: evidenziano la gravità dell\"accusa provvisoria che aveva determinato l\"adozione della misura cautelare originaria.

  • Sez. Unite, sent. n. 32383/2010 (D\"Ambrosio)

    Giurisprudenza richiamata come principio di riferimento: l\"ipotesi di ingiustizia formale può escludere l\"obbligo di indennizzo quando la responsabilità accertata riguarda un reato che non avrebbe consentito l\"applicazione della misura; tuttavia tale eccezione va applicata solo se non vi è presenza di elementi nuovi che abbiano inciso sulla rivalutazione.

  • Sez. 4, sent. n. 9212/2013 (Maltese) e Sez. U, n. 43/1995 (Sarnataro)

    Principi interpretativi sul ruolo autonomo e sulla valutazione ex ante del giudice della riparazione: il giudice deve valutare se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito, non per accertare il reato, ma per stabilire la causa dell\"intervento giudiziario e l\"eventuale esclusione del diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • La semplice derubricazione del reato nel merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione: occorre verificare se la derubricazione si fonda sugli stessi elementi conosciuti all\"epoca dell\"adozione della misura cautelare oppure su elementi nuovi prodotti successivamente.
  • Se gli elementi che hanno portato alla derubricazione sono diversi da quelli disponibili al momento dell\"ordinanza cautelare, il giudice della riparazione deve comunque valutare se la condotta dell\"interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a causare la misura cautelare.
  • La colpa rilevante ai fini dell\"esclusione dell\"indennizzo non è la colpa penale in senso stretto, ma la componente oggettiva di una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell\"id quod plerumque accidit, poteva ragionevolmente provocare l\"intervento dell\"autorità giudiziaria.
  • Per invocare con successo l\"ipotesi di ingiustizia formale ai sensi dell\"art. 314 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare l\"identità assoluta degli elementi probatori tra il momento dell\"adozione della misura e quelli poi emersi nel merito; in assenza di tale identità la valutazione della condotta ostativa è obbligatoria.
  • Il giudice della riparazione opera con autonomia valutativa e deve effettuare una valutazione ex ante del prevedibile effetto della condotta dell\"interessato sull\"intervento dell\"autorità, senza riaprire il giudizio penale ma esaminando il materiale probatorio disponibile ai fini civilistici della riparazione.
  • Per il resistente (es. Ministero) è utile evidenziare che se la custodia è derivata da una condotta materialmente pericolosa o volontaria dell\"imputato, ciò può essere valutato come causa escludente l\"indennizzo anche se il reato poi accertato risulta meno grave.

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