Cassazione Penale, Ordinanza n. 23575/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Milano che aveva ribadito la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in concorso. Con un unico motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento della sua responsabilità penale, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo articolato mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, unitamente alla fattispecie di stupefacenti contestata all'imputato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto in materia di stupefacenti di lieve entità
richiamato per ribadire che il vizio di motivazione non consente alla Cassazione una nuova valutazione del fatto, ma solo il controllo sulla tenuta logica della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità
menzionata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p. senza mutare la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata in relazione alla condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione, non potendo trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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