Cassazione Penale, Ordinanza n. 23473/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per cessione di sostanze stupefacenti in quantità diverse, riconducibili alle tabelle I e III del D.P.R. 309/1990, ai sensi dell'art. 73, comma 5. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena base fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la doglianza attaccava una valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, sorretta da motivazione non illogica: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto congrua la pena base, lievemente superiore al minimo, valorizzando la circostanza che, al momento dei fatti, l'imputato era sottoposto al divieto di dimora a seguito di arresto per rapina. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
richiamato come norma incriminatrice per la cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità, riferita a quantitativi di sostanze delle tabelle I e III.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è sindacabile la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione che la sorregge sia esente da vizi logico-giuridici.
- La determinazione della pena, se contenuta entro i limiti di legge e adeguatamente motivata con riferimento a elementi fattuali del caso concreto, non integra di per sé violazione di legge censurabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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