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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23467/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato dalla Corte di appello, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., per detenzione di eroina a fini di spaccio. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico e assertivo, un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la censura non investiva l'an della responsabilità, ma la determinazione della pena. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello, l'accordo intervenuto sulle questioni concordate comporta la rinuncia a proporre nel successivo giudizio di legittimità doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale. Non essendo stata dedotta una pena illegale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili in cassazione doglianze diverse da quelle consentite dall'accordo, salvo l'eccezione della pena illegale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello preclude, nel successivo giudizio di legittimità, la deduzione di censure diverse da quelle oggetto dell'accordo, salvo il caso di pena illegale; la disciplina è ritenuta sostanziale riproposizione del precedente art. 599, comma 4, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in motivazione quale precedente disciplina da cui è stato elaborato il principio di preclusione delle doglianze successive al concordato sui motivi di appello.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01

    Precedente richiamato per affermare la perdurante applicabilità al concordato ex art. 599-bis c.p.p. del principio di preclusione già elaborato per l'istituto previgente.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice alla base della condanna per detenzione di eroina a fini di spaccio.

Massime di principio

  • La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello preclude al ricorrente per cassazione la deduzione di censure ulteriori rispetto a quelle concordate, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio.
  • L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato sui motivi di appello è la denuncia di una pena illegale.
  • La disciplina del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. è letta come sostanziale prosecuzione del precedente art. 599, comma 4, c.p.p., con identici effetti preclusivi in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente nella sua proposizione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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