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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23470/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per omesso versamento di IVA relativo all'anno d'imposta 2018, contestato nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società. Con un unico motivo deduce violazione di legge e censura la conferma della responsabilità, sostenendo che non sarebbe stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie, che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sarebbe errato e che difetterebbe il dolo. La Corte di cassazione rileva però che le censure investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, non deducibili in legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e completa. La Corte territoriale aveva accertato che il debito IVA non versato ammontava a euro 336.988,00, importo superiore alla soglia, e che il dato contrario richiamato dal ricorrente proveniva solo da un prospetto riepilogativo allegato alla notizia di reato, privo di autonoma rilevanza. Quanto al dolo, era stata ritenuta la consapevolezza del superamento della soglia, desunta dalla dichiarazione dell'importo dovuto e dal versamento di soli euro 20.000.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Integra il reato l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale quando l'importo eccede la soglia di punibilità; la consapevolezza dell'ammontare dovuto e del mancato integrale pagamento consente di affermare il dolo generico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, se la motivazione della sentenza di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • Ai fini del reato di omesso versamento IVA, la soglia di punibilità va verificata sull'ammontare del debito effettivamente accertato; dati meramente riepilogativi o aporie non supportate da elementi contrari non sono sufficienti a scalfire l'accertamento di merito.
  • L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla consapevolezza del debito dichiarato e dall'effettuazione di un pagamento solo parziale, quando tali dati rendano evidente il superamento della soglia e l'omissione del versamento dovuto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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