Cassazione Penale, Ordinanza n. 23469/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e, per l'effetto, inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, contestando un unico profilo di violazione di legge nell'affermazione di responsabilità. In particolare, sostiene che la coltivazione di 25 piantine di marijuana presenti sul balcone della propria abitazione fosse stata erroneamente qualificata come coltivazione non domestica, perché il giudice avrebbe fatto leva soltanto sul dato quantitativo delle dosi ricavabili, senza valorizzare le modalità artigianali della coltivazione e la sua asserita destinazione esclusivamente all'uso personale. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di merito aveva evidenziato la presenza di una serra sul balcone, dotata di sistema di riscaldamento, misuratore di temperatura e chiusura laterale con telone di plastica, oltre alla presenza di 25 piantine, di cui 5 germogli, con principio attivo non modesto e con un numero elevato di dosi singole ricavabili anche dalla sostanza essiccata trovata in barattoli all'interno dell'abitazione. Quanto alla finalità personale, viene richiamata la relazione del direttore del SERD prodotta dalla difesa, che descriveva il soggetto come consumatore di sostanze psicoattive ma astinente da oltre dieci anni, con controlli urinari periodicamente negativi; tuttavia tale dato non è ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito. Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice applicata per la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nel contesto di una coltivazione di cannabis e marijuana ritenuta non domestica per consistenza e organizzazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha ravvisato la colpa e applicato 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione della coltivazione di cannabis come non domestica, non è decisivo il solo dato quantitativo delle dosi ricavabili, ma occorre valutare l'insieme degli indici fattuali che denotano una coltivazione organizzata o comunque non minima, come serre, impianti di riscaldamento, controllo della temperatura e numero delle piante.
- La destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale deve risultare compatibile con il complesso delle emergenze istruttorie; dichiarazioni difensive e documentazione sanitaria non sono sufficienti quando il materiale rinvenuto e le modalità di coltivazione indicano una finalità di spaccio.
- Il ricorso per cassazione fondato su una censura che attacca la valutazione di merito senza individuare un effettivo errore di diritto è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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