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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23472/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p. e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza detenuta. La condanna di merito si fondava sul fatto che l'hashish, del peso di grammi 15,25, era occultato all'interno di indumenti intimi; che l'imputato si trovava in una zona cittadina nota come luogo di incontro fra spacciatori e consumatori; e che poco prima dell'arresto erano state segnalate presenze di cittadini magrebini intenti a spacciare nella medesima area.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità, richiamata come titolo del reato contestato e accertato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente un vizio di motivazione senza confrontarsi in modo specifico e decisivo con la motivazione di merito che ha desunto la destinazione a terzi dello stupefacente da plurimi elementi fattuali convergenti.
  • In materia di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la finalità di cessione può essere ricostruita in via indiziaria valorizzando il modo di occultamento della sostanza, il contesto territoriale e le circostanze ambientali della detenzione, purché il ragionamento probatorio sia coerente e non manifestamente illogico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte di cassazione deve applicare la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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