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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23466/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. La sostanza contestata è hashish per circa 576 grammi; la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di lieve entità, valorizzando il notevole quantitativo di principio attivo (101,73 grammi), l'equivalenza a un numero molto elevato di dosi medie singole, la destinazione a un numero elevato di assuntori e le modalità di confezionamento in cinque panetti. Con l'unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul diniego della lieve entità, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta al fatto di minore gravità.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritenendo immune da illogicità e quindi non sindacabile in sede di legittimità la valutazione della Corte territoriale sulla non riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità, osserva che nel caso concreto non ricorrono i presupposti del c.d. piccolo spaccio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    viene richiamato come base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la fattispecie autonoma di lieve entità richiede una complessiva minore portata dell'attività di spaccio, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati; nel caso concreto è esclusa per il rilevante quantitativo e le modalità della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, se non ricorre assenza di colpa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    è richiamata per escludere la sanzione solo quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02

    definisce la lieve entità come ipotesi di c.d. piccolo spaccio, caratterizzata da minore portata complessiva dell'attività, ridotta circolazione di droga e denaro e guadagni limitati

Massime di principio

  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è configurabile solo quando la condotta presenti una complessiva minore offensività, con ridotta circolazione di sostanza e denaro, guadagni limitati e assenza di una organizzazione o protrazione significativa dell'attività di spaccio.
  • Un apprezzamento di merito che escluda la lieve entità sulla base di quantità rilevanti di principio attivo, numero elevato di dosi ricavabili e modalità di confezionamento non è censurabile in cassazione se non presenta vizi logici manifesta.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito sul diniego della lieve entità, senza evidenziare reali illogicità della motivazione, è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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