Cassazione Civile, Ordinanza n. 21463/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Firenze che aveva disposto il trasferimento in suo favore di un immobile, subordinando però il pagamento del saldo prezzo alla preventiva o contestuale liberazione del bene da ipoteche e altri vincoli. L'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale del 9%, ritenendo non applicabile il regime degli atti sottoposti a condizione sospensiva. La contribuente deduceva in cassazione quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata celebrazione dell'udienza pubblica d'appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione degli artt. 555 c.p.c. e 2644 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la trascrizione e la pretesa mancanza di immediata efficacia traslativa della sentenza; 4) violazione dell'art. 27 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza fosse sottoposta a condizione sospensiva sia per il trasferimento sia per il pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché non erano stati adeguatamente allegati e trascritti i fatti e gli atti rilevanti a dimostrazione della dedotta lesione del diritto di difesa, anche in relazione alla disciplina emergenziale Covid-19. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata raggiungeva il minimo costituzionale ed era comunque comprensibile, anche in rapporto alla decisione di primo grado. Il terzo motivo è stato considerato in parte inammissibile e in parte infondato: in presenza di doppia conforme non era proponibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; comunque, il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento avrebbe certamente condotto a una decisione diversa. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: dalla sentenza trascritta emergeva un trasferimento immediato dell'immobile, con condizione riferita solo al pagamento del prezzo, sicché non ricorreva una condizione sospensiva del trasferimento e trovava applicazione l'imposta proporzionale; inoltre la censura mirava inammissibilmente a una diversa qualificazione dei fatti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriori conseguenze ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
delimita i vizi denunciabili in cassazione, ma nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati per difetto dei relativi presupposti
non si applica agli atti in cui il trasferimento del bene è immediato e la condizione riguarda solo il pagamento del prezzo, o comunque un effetto dipendente dalla mera volontà dell'acquirente
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della trascrizione, ma la censura non è stata accolta
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della trascrizione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione
in presenza di doppia conforme preclude il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni
richiamato per la disciplina del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'applicabilità della doppia conforme
d.l. 83/2012 convertito in L. 134/2012
ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per la perdurante applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023
richiamato nella ricostruzione normativa dell'applicabilità temporale della disciplina processuale
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
la sentenza costitutiva ex art. 2932, che trasferisce il bene subordinatamente al pagamento del prezzo, è trattata ai fini dell'imposta di registro come atto soggetto a imposta proporzionale
art. 12 preleggi
richiamato per definire i limiti delle anomalie motivazionali sindacabili in cassazione
Massime di principio
- In cassazione la deduzione della violazione di norme processuali richiede un ricorso autosufficiente, con precisa indicazione e trascrizione dei fatti e degli atti rilevanti, perché la Corte possa verificare la decisività della censura senza indagini integrative.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente il semplice difetto di ampiezza o di confutazione di ogni argomento difensivo.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione solo se il documento avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa, non essendo sufficiente una sua mera rilevanza potenziale.
- Ai fini dell'imposta di registro, una sentenza che trasferisce immediatamente un immobile e condiziona solo il pagamento del prezzo non è un atto sottoposto a condizione sospensiva; se l'effetto traslativo è immediato, si applica l'imposta proporzionale e non quella in misura fissa.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa qualificazione dei fatti o degli effetti della sentenza di merito quando la censura mira, in realtà, a sostituire una lettura alternativa a quella già adottata dai giudici di merito.
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