Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una precedente iniziativa giudiziaria di alcuni proprietari di appartamenti situati in un complesso immobiliare, che avevano chiesto l'accertamento del loro diritto reale d'uso sui parcheggi ex art. 41-sexies l. n. 1150/1942, come integrato dalla l. n. 765/1967. Poiché tali proprietari erano intervenuti tardivamente nel primo giudizio, il tribunale aveva riconosciuto solo in via generica il diritto, rinviando ad altro giudizio la determinazione della superficie spettante. Nel successivo giudizio essi chiesero quindi la concreta quantificazione della superficie di sosta e la sua individuazione fisica, con indicazione del varco di accesso e ordine alle società convenute di consegnare chiavi o strumenti elettronici e di consentire il parcheggio senza limitazioni. La società ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sentenza di primo grado, deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse disciplinato le modalità di esercizio del diritto di uso e individuato un'area riservata, mentre la domanda si sarebbe limitata a chiedere la mera determinazione della superficie; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudicato del 2011/2014 avrebbe già coperto anche le modalità di esercizio del diritto e l'individuazione dell'area, impedendo una nuova pronuncia sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda originaria degli attori mirava non a un'astratta quantificazione teorica, ma alla determinazione dell'area asservita al diritto reale d'uso di parcheggio, comprensiva della concreta individuazione del bene; pertanto la decisione di merito non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha rigettato anche il secondo motivo perché il precedente giudicato, nei confronti degli odierni resistenti, si era limitato all'accertamento del diritto reale d'uso, non avendo potuto coprire le modalità di esercizio e la quantificazione concreta dell'area, domande che erano state originariamente proposte ma non esaminate per la tardività dell'intervento. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, oltre agli importi aggiuntivi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice attribuisce alla domanda il bene effettivamente richiesto e implicitamente compreso nella prospettazione di parte; la qualificazione giuridica spetta al giudice, nei limiti dell'effetto giuridico domandato.
Il giudicato preclude solo ciò che è stato effettivamente accertato tra le parti; se nel primo giudizio, per ragioni processuali, è stato dichiarato soltanto il diritto in via generica, non si forma giudicato sostanziale sulla successiva specificazione concreta dell'area o sulle modalità di esercizio non esaminate.
Richiamato in relazione alla definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e alla possibilità di decisione camerale conforme alla proposta.
Richiamato per affermare che il consigliere proponente può legittimamente comporre il collegio, non essendo in situazione di incompatibilità.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.
Richiamato nel medesimo contesto dell'incompatibilità del giudice.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme aggiuntive in conseguenza del rigetto del ricorso conforme alla proposta di definizione anticipata.
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Richiamato come parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 41-sexies l. n. 1150/1942
Base normativa del diritto reale d'uso dei parcheggi collegato agli edifici residenziali.
l. n. 765/1967
Norma integrativa dell'art. 41-sexies l. n. 1150/1942 richiamata quale fonte del diritto di parcheggio.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito la domanda va interpretata secondo il suo effettivo contenuto sostanziale: se la parte chiede la determinazione dell'area asservita a un diritto reale di parcheggio, la sentenza può individuare concretamente lo spazio fisico senza incorrere in ultrapetizione.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice attribuisce un bene diverso da quello richiesto; non lo è quando specifica in concreto il bene già domandato e implicitamente compreso nella pretesa.
- La qualificazione giuridica della domanda compete al giudice, ma resta fermo il vincolo derivante dall'effetto giuridico che la parte intende conseguire sulla base dei fatti allegati.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo nei limiti del thema decidendum effettivamente esaminato: se una pronuncia si è limitata, per ragioni processuali, a un accertamento generico del diritto, non preclude una successiva azione di specificazione quantitativa o materiale del contenuto del diritto stesso.
- In tema di diritto reale d'uso sui parcheggi, la concreta individuazione dell'area e delle modalità di accesso può essere oggetto di tutela giudiziale quando costituisca sviluppo necessario del diritto già accertato.
- Nel procedimento accelerato in cassazione, la richiesta di decisione della parte non può trasformarsi in una memoria atipica contenente nuove argomentazioni di merito fuori termine.
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