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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26040/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (candidato)

La controversia

La controversia nasce dall'elezione regionale marchigiana del 2020 e dalla proclamazione degli eletti al Consiglio regionale e alla Presidenza della Regione. Il ricorrente ha impugnato davanti al giudice amministrativo l'atto di proclamazione e gli atti del procedimento elettorale, chiedendo anche la correzione del risultato. Secondo la sua prospettazione, il seggio che la normativa regionale riservava al candidato Presidente collegato alla coalizione seconda classificata era stato attribuito dall'Ufficio Centrale Regionale al seggio ottenuto dalla lista provinciale di Italia Viva nella circoscrizione di Ascoli Piceno, sede dell'elezione del ricorrente, anziché al seggio della lista provinciale di Rinasci Marche nella circoscrizione di Ancona, sede dell'elezione del controinteressato. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6, lett. c), secondo periodo, della legge regionale Marche n. 27/2004, perché il rinvio alla lettera b) avrebbe determinato, secondo lui, un criterio irragionevole di individuazione del seggio da riservare al candidato presidente, in contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 117 Cost. In cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di tali parametri costituzionali, lamentando che il Consiglio di Stato avesse rifiutato un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina elettorale e avesse omesso di rimettere la questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure riguardassero l'interpretazione della disciplina elettorale regionale e la mancata rimessione alla Corte costituzionale, dunque questioni che attengono ai limiti interni della giurisdizione amministrativa e non ai soli 'motivi inerenti alla giurisdizione' deducibili ex art. 111, ottavo comma, Cost. Non essendovi difetto assoluto o relativo di giurisdizione, il ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato non era proponibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per vizi attinenti al limite esterno della giurisdizione, non per errori interpretativi o applicativi del diritto commessi dal giudice amministrativo

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dal ricorrente come base processuale dell'impugnazione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per il ricorso per cassazione avverso decisione del giudice amministrativo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 19, comma 6, lett. c), L.R. Marche n. 27/2004

    era la disposizione regionale contestata in quanto criterio di individuazione del seggio da riservare al candidato presidente della coalizione seconda classificata

  • art. 19, comma 5, L.R. Marche n. 27/2004

    richiamato nel motivo come parte della disciplina censurata

  • art. 1 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato

  • art. 48 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato

  • art. 49 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato

  • art. 51 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato ex art. 111, comma 8, Cost., sono deducibili solo vizi inerenti alla giurisdizione, cioè difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non anche errori di interpretazione o applicazione delle norme sostanziali o processuali.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul limite esterno della giurisdizione non si estende alle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, neppure quando si assumano gravemente errate, abnormi o in contrasto con norme dell'Unione europea.
  • La mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale e la doglianza sull'interpretazione costituzionalmente orientata di una norma non integrano, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione.
  • L'interpretazione delle norme, anche costituzionali, rientra nel proprium della funzione giurisdizionale; le eventuali violazioni restano confinate nei limiti interni della giurisdizione e non aprono automaticamente il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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