Cassazione Civile, Ordinanza n. 26040/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
La controversia nasce dall'elezione regionale marchigiana del 2020 e dalla proclamazione degli eletti al Consiglio regionale e alla Presidenza della Regione. Il ricorrente ha impugnato davanti al giudice amministrativo l'atto di proclamazione e gli atti del procedimento elettorale, chiedendo anche la correzione del risultato. Secondo la sua prospettazione, il seggio che la normativa regionale riservava al candidato Presidente collegato alla coalizione seconda classificata era stato attribuito dall'Ufficio Centrale Regionale al seggio ottenuto dalla lista provinciale di Italia Viva nella circoscrizione di Ascoli Piceno, sede dell'elezione del ricorrente, anziché al seggio della lista provinciale di Rinasci Marche nella circoscrizione di Ancona, sede dell'elezione del controinteressato. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6, lett. c), secondo periodo, della legge regionale Marche n. 27/2004, perché il rinvio alla lettera b) avrebbe determinato, secondo lui, un criterio irragionevole di individuazione del seggio da riservare al candidato presidente, in contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 117 Cost. In cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione di tali parametri costituzionali, lamentando che il Consiglio di Stato avesse rifiutato un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina elettorale e avesse omesso di rimettere la questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure riguardassero l'interpretazione della disciplina elettorale regionale e la mancata rimessione alla Corte costituzionale, dunque questioni che attengono ai limiti interni della giurisdizione amministrativa e non ai soli 'motivi inerenti alla giurisdizione' deducibili ex art. 111, ottavo comma, Cost. Non essendovi difetto assoluto o relativo di giurisdizione, il ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato non era proponibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
motivi inerenti alla giurisdizione
il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per vizi attinenti al limite esterno della giurisdizione, non per errori interpretativi o applicativi del diritto commessi dal giudice amministrativo
richiamato dal ricorrente come base processuale dell'impugnazione
richiamato dal ricorrente per il ricorso per cassazione avverso decisione del giudice amministrativo
la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in presenza di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 19, comma 6, lett. c), L.R. Marche n. 27/2004
era la disposizione regionale contestata in quanto criterio di individuazione del seggio da riservare al candidato presidente della coalizione seconda classificata
art. 19, comma 5, L.R. Marche n. 27/2004
richiamato nel motivo come parte della disciplina censurata
art. 1 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 48 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 49 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 51 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 117, comma 1, Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato ex art. 111, comma 8, Cost., sono deducibili solo vizi inerenti alla giurisdizione, cioè difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non anche errori di interpretazione o applicazione delle norme sostanziali o processuali.
- Il sindacato della Corte di cassazione sul limite esterno della giurisdizione non si estende alle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, neppure quando si assumano gravemente errate, abnormi o in contrasto con norme dell'Unione europea.
- La mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale e la doglianza sull'interpretazione costituzionalmente orientata di una norma non integrano, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione.
- L'interpretazione delle norme, anche costituzionali, rientra nel proprium della funzione giurisdizionale; le eventuali violazioni restano confinate nei limiti interni della giurisdizione e non aprono automaticamente il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
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