L.R. Marche 27/2004
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Marche, elettorato attivo e passivo, presentazione delle liste e delle candidature, votazione, attribuzione dei seggi, surroghe, convalida e spese per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta. Si applica solo alle elezioni regionali successive al nuovo Statuto e non alle elezioni 2005; contiene regole oggi superate da successive modifiche.
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche
La legge disciplina il sistema elettorale regionale della Regione Marche per l’elezione contestuale del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta. Regola composizione delle liste, presentazione delle candidature, voto, riparto dei seggi, surroghe, convalida e spese, con applicazione limitata al territorio marchigiano.
Principi generali ed elettorato
L’elezione avviene a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, tramite liste provinciali concorrenti e coalizioni regionali collegate a un candidato Presidente. I consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni. Sono eleggibili i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica che abbiano compiuto la stessa età entro il primo giorno delle elezioni.
Candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
La legge prevede specifiche regole di candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per consiglieri, Presidente della Giunta e assessori regionali. Chi non è consigliere regionale può essere nominato assessore solo se in possesso delle condizioni previste per i consiglieri. Il Presidente della Giunta non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato, se ha già ricoperto la carica per due legislature consecutive. L’assessore regionale è incompatibile con la carica di consigliere: il consigliere nominato assessore è sospeso per la durata dell’incarico e sostituito temporaneamente secondo le regole di supplenza. Fino all’adozione di un’apposita legge regionale, si applicano inoltre le norme statali vigenti in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.
Composizione del Consiglio e circoscrizioni elettorali
Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta. I seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, mentre il seggio del Presidente è assegnato con le modalità previste per l’elezione della coalizione vincente. Il territorio regionale è ripartito nelle circoscrizioni corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. La ripartizione dei trenta seggi tra le circoscrizioni avviene in proporzione alla popolazione, con calcolo basato sui quozienti interi e sui più alti resti.
Indizione delle elezioni e calendario del procedimento
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e si svolgono in un’unica giornata, tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio. Se il Consiglio cessa anticipatamente, salvo il caso di scioglimento ex articolo 126 Cost., le elezioni si tengono entro tre mesi. La votazione si svolge di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Il decreto di indizione va pubblicato almeno 55 giorni prima del voto e indica anche i seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I Comuni devono dare avviso agli elettori con manifesto da affiggere 45 giorni prima. Successivamente all’indizione, la struttura regionale competente emana le istruzioni operative.
Presentazione delle liste provinciali e delle coalizioni
In ogni circoscrizione si presentano liste provinciali di candidati al Consiglio, ciascuna con un simbolo e collegata a un candidato Presidente. Più liste presentate con lo stesso simbolo in diverse circoscrizioni costituiscono un gruppo di liste; coalizione è il gruppo di liste o l’insieme di gruppi collegati allo stesso candidato Presidente. Le coalizioni devono essere formate almeno da un gruppo di liste presentate con lo stesso simbolo in almeno tre circoscrizioni; non possono aderire liste presentate in meno di tre circoscrizioni.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore ai seggi della circoscrizione e non inferiore a un terzo di tali seggi, con arrotondamento all’unità superiore. In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, a pena di inammissibilità.
Presentazione delle candidature e sottoscrizioni
Le liste provinciali si presentano alla cancelleria del tribunale tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedente la votazione, con apertura straordinaria della cancelleria anche nei festivi. La sottoscrizione minima richiesta è di:
- almeno 245 e non più di 490 elettori nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
- almeno 350 e non più di 700 elettori nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.
Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti abilitati dalla normativa statale. Sono previste esenzioni dalla raccolta delle firme per alcune liste di partiti o raggruppamenti politici con determinati risultati elettorali, per liste espressione di gruppi o componenti del gruppo misto dell’Assemblea legislativa, nonché per liste collegate a gruppi parlamentari costituiti alla Camera o al Senato. I Comuni devono garantire, nei 15 giorni precedenti la scadenza per la presentazione, la possibilità di sottoscrivere le liste per almeno otto ore al giorno, con riduzione oraria nei Comuni sotto i 15.000 abitanti; l’obbligo è escluso in caso di festività nei primi sette giorni del periodo. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
Documentazione e contrassegni
Alla lista vanno allegati: certificati dei sottoscrittori, dichiarazioni di accettazione delle candidature, certificati di iscrizione nelle liste elettorali e il contrassegno di lista in triplice esemplare. Sono vietati contrassegni identici o confondibili con altri già presentati o usati da partiti e gruppi politici, nonché quelli riproducenti simboli religiosi. La normativa dettaglia i criteri di confondibilità grafica e testuale, salvo la possibilità per liste e coalizioni di usare simboli compositi della coalizione o l’insieme dei simboli delle liste collegate.
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere il collegamento a un candidato Presidente, con accettazione del collegamento, e l’indicazione di due delegati autorizzati a compiti di presentazione, designazione dei rappresentanti di lista e dichiarazione di collegamento ai fini del procedimento elettorale.
Candidatura a Presidente della Giunta
La candidatura a Presidente si presenta presso la cancelleria della Corte d’appello entro gli stessi termini previsti per le liste provinciali e non richiede sottoscrizioni. Deve essere accompagnata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali, dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste presentate in almeno tre circoscrizioni e dal contrassegno del candidato, semplice o composito, in triplice esemplare. Sono previsti due delegati autorizzati e specifiche regole per l’accettazione della candidatura.
Esame, ammissione e ricorsi su liste e candidature
L’Ufficio centrale circoscrizionale verifica tempestivamente la regolarità delle liste: termini di presentazione, numero di sottoscrizioni, numero minimo di candidati, rispetto della quota di genere, conformità dei contrassegni e completezza della documentazione. Elimina i candidati in condizioni di ineleggibilità o privi dei requisiti documentali, i candidati inseriti in più liste e corregge la numerazione. I delegati possono prendere visione delle contestazioni, proporre documenti integrativi e ricorrere all’Ufficio centrale regionale entro 24 ore. Quest’ultimo decide entro il giorno successivo.
Per le candidature a Presidente, l’Ufficio centrale regionale verifica la regolarità, elimina le candidature non conformi, i soggetti ineleggibili o privi dei requisiti documentali e quelli che, per effetto delle decisioni sulle liste, non risultino più collegati a un gruppo minimo di liste. Anche in questo caso sono previsti contraddittorio e reclamo al medesimo ufficio entro 24 ore.
Scheda elettorale e modalità di voto
Si vota con un’unica scheda. La scheda riporta le liste provinciali con spazio per due preferenze e, sulla stessa scheda, il nome del candidato Presidente collegato con il relativo contrassegno. L’elettore può:
- votare una lista provinciale ed esprimere fino a due preferenze, con obbligo di alternanza di genere se esprime due preferenze;
- votare solo il Presidente, e in tal caso il voto vale anche per la coalizione collegata;
- votare solo una lista, e in tal caso il voto vale anche per il Presidente collegato.
Sono nulli i voti espressi per una lista e per un Presidente non collegato a quella lista.
Clausola di sbarramento e riparto dei seggi
Non accedono alla ripartizione dei seggi le coalizioni che ottengono meno del 5 per cento dei voti validi delle coalizioni regionali, salvo il caso in cui siano composte da almeno un gruppo di liste che abbia superato il 3 per cento dei voti validi delle liste.
Il riparto dei seggi avviene in più fasi: l’Ufficio centrale circoscrizionale determina le cifre elettorali di liste, candidati e coalizioni; l’Ufficio centrale regionale somma i risultati a livello regionale, applica la soglia di sbarramento, individua la coalizione più votata e proclama eletto il relativo candidato Presidente, poi ripartisce i seggi tra coalizioni e gruppi di liste e, infine, tra le singole liste provinciali. Alla coalizione vincente spettano 19 seggi se supera il 43 per cento delle cifre elettorali regionali delle coalizioni, oppure 18 seggi se raggiunge almeno il 40 per cento ma meno del 43 per cento, con conseguente ridistribuzione dei seggi residui. È previsto anche il seggio del candidato Presidente della coalizione seconda classificata.
Operazioni di scrutinio e verbali
Le sezioni trasmettono i verbali all’Ufficio centrale circoscrizionale, che procede al riesame delle schede contestate e alla determinazione delle cifre elettorali circoscrizionali. L’Ufficio centrale regionale riceve le comunicazioni da tutte le circoscrizioni, determina le cifre elettorali regionali, applica le regole di riparto e proclama gli eletti. Di tutte le operazioni sono redatti verbali in duplice esemplare, con deposito e trasmissione agli uffici competenti.
Surroghe e supplenze
Ogni seggio vacante è attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella stessa lista e circoscrizione; se la lista è esaurita, il seggio passa a un candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l’ordine dei resti percentuali. Se occorre sostituire il consigliere eletto Presidente collegato alla coalizione seconda classificata, il seggio è attribuito secondo le regole di riparto della coalizione stessa.
In caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio provvede entro 30 giorni alla supplenza temporanea affidando le funzioni al candidato che avrebbe avuto diritto al seggio; la supplenza cessa con la fine della sospensione e, se interviene decadenza, si procede alla surrogazione.
Convalida degli eletti e contenzioso
La convalida degli eletti spetta al Consiglio regionale secondo il proprio regolamento interno e non può avvenire prima di 15 giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio deve verificare d’ufficio le cause di ineleggibilità e, se presenti, annullare l’elezione e procedere alla sostituzione. Non può invece annullare l’elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Per i ricorsi in materia di eleggibilità, decadenza e operazioni elettorali si applicano le norme statali richiamate dalla legge.
Spese elettorali
Per le spese delle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni statali vigenti e la disciplina della legge 108/1968. Le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. Anche i compensi dei componenti dei seggi e il rimborso delle spese elettorali dei partiti e movimenti politici seguono la normativa statale.
Ambito temporale di applicazione e norme finali
La legge si applica dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e non si applica alle elezioni regionali del 2005. È dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’attuazione richiede cooperazione con i competenti organi dello Stato.
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