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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21859/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando il fatto che l'orientamento giurisprudenziale si era consolidato solo successivamente all'instaurazione della controversia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria disposto per il mancato pagamento di somme a titolo di IRPEF e IVA pari a euro 42.235,23. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, ritenuta illegittima per violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, sul presupposto che l'iscrizione ipotecaria fosse atto preordinato all'esecuzione forzata e dovesse essere preceduta dalla intimazione di pagamento. In appello la decisione era stata riformata, con qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come misura cautelare non soggetta all'intimazione ex art. 50. In cassazione il contribuente deduce un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge, richiamando gli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973, la L. n. 241/1990, la L. n. 212/2000, gli artt. 24 e 97 Cost. e la Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo: da un lato, la necessità dell'intimazione di pagamento; dall'altro, soprattutto, l'illegittimità dell'iscrizione per mancata comunicazione preventiva e mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la Corte ribadisce che l'intimazione di pagamento è prescritta per l'inizio dell'espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma non è condizione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, ma misura riferita a una procedura alternativa; tuttavia, prima dell'iscrizione l'Amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, consentendo osservazioni o pagamento.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    è richiamato come norma introduttiva di una comunicazione preventiva che ha anche valenza interpretativa della disciplina previgente.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di partecipazione procedimentale.

  • art. 21-bis L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    richiamati dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa e dei principi di buon andamento/imparzialità.

  • artt. 5, 6, 7, 10 e 12 L. n. 212/2000

    richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie del contribuente e al contraddittorio.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    le Sezioni Unite sono richiamate per fondare la necessità del contraddittorio procedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non va assimilata all'espropriazione forzata: non richiede quindi, di regola, l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 per l'avvio o la prosecuzione dell'esecuzione.
  • Prima di iscrivere ipoteca su beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve comunque attivare un contraddittorio endoprocedimentale mediante comunicazione preventiva, assegnando un termine congruo per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
  • L'omissione della comunicazione preventiva e del contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione al procedimento.
  • La qualificazione giuridica della doglianza va effettuata secondo i fatti sostanziali dedotti in giudizio, applicando il principio iura novit curia, senza vincolo alle sole norme formalmente richiamate dalla parte, purché non muti la fattispecie allegata.
  • Quando la controversia sia decisa sulla base di un orientamento giurisprudenziale divenuto stabile solo in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, può disporsi la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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