Cassazione Civile, Ordinanza n. 18992/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un funzionario amministrativo di un ente previdenziale aveva ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 30 giorni, a seguito di condotte ritenute inappropriate tenute nei confronti di una stagista: richiesta di amicizia su Facebook, frequente osservazione delle foto sul social network, invito a presentarsi truccata in ufficio, richieste sui rapporti con il fidanzato e varie allusioni. Il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione e la Corte d'appello aveva confermato, escludendo che si trattasse di molestie sessuali in senso stretto e qualificando i fatti come comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, puniti dal regolamento disciplinare interno. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) vizio di motivazione apparente sulla proporzionalità della sanzione; 2) violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo l'incongruità della sanzione alla luce del curriculum e dell'assenza di precedenti disciplinari; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla proporzionalità; 4) violazione delle norme che sanzionano i comportamenti lesivi della dignità per insussistenza del danno all'immagine; 5) violazione delle stesse norme per difetto di spiegazione del concetto di dignità e per l'assunto che la norma riguarderebbe solo dipendenti e utenti; 6) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione delle prove testimoniali. Ha inoltre depositato memoria con documenti ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione sulla proporzionalità esisteva ed era comprensibile, avendo la Corte territoriale valorizzato che la sanzione era stata applicata in misura decisamente inferiore al massimo edittale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a ottenere una diversa valutazione di merito, non consentita in cassazione, e perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura della motivazione. Ha respinto il quarto e il quinto motivo, osservando che le condotte accertate erano gratuità, lesive della dignità e dell'immagine dell'ente, e che il regolamento disciplinare copriva i rapporti interpersonali in senso ampio, includendo anche lo stagista, sicché la norma poteva essere applicata anche a tale soggetto. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché si risolveva in una nuova contestazione della ricostruzione probatoria. Ha inoltre ritenuto inammissibili i documenti prodotti con la memoria finale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
invocato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ne esclude la sussistenza perché una motivazione c'era ed era percepibile
richiamato dal ricorrente per lamentare un preteso errore di percezione delle prove; la Corte rileva che la censura in realtà mira a una diversa valutazione del materiale istruttorio
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; non consente una rivalutazione del merito in cassazione
richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire l'accertamento di merito
richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare
richiamata dal ricorrente, ma non incide sulla decisione
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina sanzionatoria e del procedimento disciplinare
richiamato dal ricorrente in materia di disciplina del pubblico impiego contrattualizzato
art. 1, co. 3, lett. e) del Regolamento di Disciplina INPS
individua l'obbligo di mantenere una condotta corretta nei rapporti interpersonali e di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona
art. 2, co. 7, lett. f) del Regolamento di Disciplina INPS
prevede la sanzione della sospensione per comportamenti o molestie, anche sessuali, di particolare gravità, lesivi della dignità della persona
art. 1, co. 3, lett. f) del Regolamento di disciplina INPS
richiamato nel testo come disposizione che vieta comportamenti lesivi della dignità nei rapporti interpersonali
art. 13 del codice di comportamento dei dipendenti INPS
richiamato dal ricorrente come parametro disciplinare, senza che la Corte ne ravvisi violazione
la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'insufficienza motivazionale o la richiesta di una nuova valutazione del merito
richiamato per affermare che nuovi documenti decisivi, se emersi tardivamente, possono rilevare solo ai fini della revocazione straordinaria
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di censura sulla proporzionalità della sanzione, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione esistente e intellegibile.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o per sollecitare una rilettura delle risultanze istruttorie: esso concerne solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- Nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare il giudizio deve essere compiuto in concreto sul rapporto controverso, non sulla sola formulazione dell'atto sanzionatorio adottato dall'amministrazione.
- Le norme disciplinari che vietano comportamenti lesivi della dignità della persona nei rapporti interpersonali possono essere interpretate in modo non restrittivo, includendo anche soggetti presenti nell'ambiente di lavoro per finalità formative, se la lettera della norma fa riferimento generale ai rapporti interpersonali.
- La gravità di condotte inappropriate può essere apprezzata anche in relazione alla giovane età della persona offesa e alla gratuità dei comportamenti, non essendo necessaria una motivazione ulteriore per qualificare tali elementi come lesivi della dignità.
- In cassazione non sono ammissibili nuovi documenti diretti a incidere sul merito della controversia; tali documenti possono avere ingresso solo nei casi eccezionali collegati alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso o al sopravvenire di un giudicato, restando altrimenti esperibile solo la revocazione straordinaria.
- Le doglianze che, pur formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi processuali, tendono in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove, sono inammissibili nel giudizio di cassazione.
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